Caricatori nuova legislazione
	
	
		
Novità del decreto antiterrorismo 18-02-2015 n. 7
Legge 17 aprile 2015 n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,  anche di matrice internazionale. Pubblicata sulla G.U. nr. 91 del 20 aprile 2015; entrata in vigore il 21-4-2015 
Leggiamo insieme  le norme
  All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo  precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le  autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti  per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".
Norma oscura. Il primo comma dell'art. 31 riguarda  tutta la filiera delle armi comuni. Si stabilisce quindi che i titolari di  licenze di fabbricazione, esportazione, vendita ecc. di armi  comuni, come  ora regolati dall'art. 31 primo comma, secondo periodo non devono osservare  tutte le autorizzazioni e gli adempimenti ivi previsti. Non vuol dire che non  devono denunziare i caricatori perché la denunzia è regolata dall'art. 38: non  vuol dire che non devono caricarli sul registro di PS perché è materia regolata  dall'art. 35. Quindi l'unico significato che si può dare alla norma è che non  occorre la licenza del questore per produrre, importare, esportare i caricatori   soggetti a denunzia. Cosa ovvia perché  non sono parti, ma accessori e quindi non si può andare in contrasto con la  normativa europea che li ha liberalizzati! Da questa norma si deve trarre la  conclusione che neppure l'armiere li deve caricare sul registro delle armi, ma  che egli deve rilasciare una dichiarazione di   vendita per consentirne la denunzia. Poi il cittadino  fa quel che crede perché non vi è  tracciabilità dei caricatori di qualsiasi tipo.
Un tempo se un giurista avesse scritto una frase  come quella sopra riportata, lo avrebbero messo alla gogna in piazza, esposto  al lancio di uova marce ed escrementi, perché avrebbe dimostrato la sua totale  inettitudine! E poi lo avrebbero rinchiuso al Cottolengo per la dimostrazione  di totale insensatezza.
All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli  caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi  lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando  quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110, e successive modificazioni.".
Vuol dire che i caricatori, liberi per volere dalle  direttiva europea, devono invece essere denunziati se sono a più di 5 colpi per  le armi lunghe e a più di 15 colpi per le armi corte, anche se essi sono  approvati per armi sportive o per le repliche. Chiaramente l'obbligo riguarda  solo i caricatori aggiuntivi rispetto a quello base dell'arma: ma sarà  opportuno che nella denunzia dell'arma si indichi anche il numero di colpi di  tale caricatore. Rimangono fermi i limiti posti alla capacità dei caricatori  dal D.to L.vo 121/2013. Si badi che l'articolo cinque comma 1° di tale decreto leg. 204/2010 stabiliva che per produrre o mettere in commercio caricatori con capacità  superiore a quella consentita era necessaria la licenza del questore; ora pare  che ci abbiano ripensato, ma invece di abolire la frase del decreto 204 ne  hanno aggiunta un'altra che dice il contrario.
3-octies. All'articolo  697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o"  sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi  dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, o".
Vuol dire che la detenzione illegale di caricatori  soggetti a denunzia non è punita come la detenzione di parte di arma (delitto  ex legge 1967), ma come la detenzione di un'arma bianca e cioè una contravvenzione  punita con l'arresto fino a due mesi oppure con l'ammenda fino ad Euro 571.  Ma  la condanna basta sempre per far ritirare armi e licenze. Si noti come il  legislatore ha riconosciuto indirettamente che anche le pistole in calibro nove  para ed i silenziatori non rientrano affatto nel regime della legge del 1967,  ma in un nuovo regime relativo ad armi o accessori che non sono da guerra o  tipo guerra ma semplicemente vietati al normale cittadino.
.......chi ha caricatori non a norma e non  denunziati e che ora devono essere denunziati, ha tempo fino a 4 novembre 2015  per fare la denunzia e regolarizzarli.