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Curiosità personale.
Salve a tutti, vorrei porvi una domanda. Se io fossi così fortunato da trovare un pugnale o una baionetta, per esempio nella cantina di mio nonno, che cosa dovrei fare? La porto in questura? Gli agenti come si comportano, la sequestrano oppure fanno dei controlli e poi me la restituiscono?
P.S. Due precisazioni:
Per prima cosa, sono munito di porto d'armi per uso sportivo.
Seconda cosa, faccio questa domanda per pura curiosità*, non ho trovato nessuna arma.
[ciao2]
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Ho cercato in questa stanza, ma non sono riuscito a trovare una risposta precisa alla mia domanda. Ci sono solo alcune discussioni su detenzione e importazione di armi. [ciao2]
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Armi bianche: nozione e differenze
La definizione di arma propria degli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, si desume dalla correlazione tra l'art.30 co.1 della legge di pubblica sicurezza ("sono armi proprie quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona") e l'art.45 del relativo regolamento esecutivo ("Per gli effetti dell'art.30 sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili").
Non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Rientrano nella categoria delle armi bianche, ma l'elencazione non è esaustiva, i bastoni animati, caratterizzati da una lama inserita nella cavità* ricavata al loro interno e gli oggetti simili ai pugnali e agli stiletti, quali le sciabole, il coltello a molla o molletta (dotato di un meccanismo di estrazione a scatto della lama e di fissaggio della stessa), le baionette che originariamente erano considerate armi da guerra. La balestra, originariamente classificata dalla giurisprudenza arma propria, successivamente è stata definita arma impropria.
Gli oggetti da punta e da taglio non considerati armi dall'art.45 co.2 del reg. esec. della legge di pubblica sicurezza sono definiti armi improprie, così come tutti gli altri oggetti indicati nel co.2 dell'art.4 della legge 18.04.1975 n.110 ("bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona").
à? controversa l'attribuzione della qualità* di arma propria o impropria agli oggetti indicati nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 ("mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere"), che per la loro intrinseca offensività* potrebbero essere considerati armi proprie non da sparo, ma in contrasto con la classificazione normativa.
Al riguardo si ritengono condivisibili le seguenti osservazioni circa la natura di armi improprie degli oggetti sopra indicati:
1. il co.4 dell'art.4 della legge 1975/110 vieta il porto delle armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza ed il comma successivo estende il divieto del porto nelle riunioni pubbliche agli "strumenti" indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo; quindi gli oggetti indicati nel co.1 sono espressamente definiti strumenti; inoltre se fossero stati considerati armi non ci sarebbe stato motivo di ripeterne il divieto nel comma successivo al quarto;
2. l'art. 704 n. 1 c.p. nel definire le armi si riferisce solamente al co.2 n.1 dell'art.585 c.p. "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona" escludendo quindi dalla nozione di armi gli oggetti indicati nel n.2 dello stesso comma, cioè "tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo" (gli strumenti di cui è vietato il porto in modo assoluto sono appunto quelli indicati nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110).
à? infine da chiarire che l'ampia definizione di armi, comprensiva delle proprie e improprie, contenuta nel co.2 dell'art.585 c.p. non è in contrasto con quanto finora esposto, perché il legislatore con questo articolo, intitolato "circostanze aggravanti", ha inteso solamente dare rilevanza unitaria sotto il profilo delle aggravanti ai due tipi di armi, se utilizzate per la commissione dei reati di cui agli articoli 582, 583, 584 c.p. e per altri illeciti penali.
Le armi improprie
Come si è accennato le armi improprie si distinguono in due categorie: le quattro specie indicate nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110, di cui è vietato il porto in modo assoluto, e quelle indicate nel co.2 dello stesso articolo, il cui porto fuori della propria abitazione o appartenenze di essa è consentito solamente per giustificati motivi. L'inosservanza è sanzionata dal co.3 dello stesso articolo. Se il porto avviene in una pubblica riunione si applica anche la sanzione di cui al successivo co. 5. L'arresto facoltativo in flagranza, sopra previsto per le armi bianche, si applica negli stessi casi anche per il porto delle armi improprie.
Le armi improprie si possono acquistare liberamente e non è richiesta la denuncia di detenzione.
Detenzione e trasporto
Le armi bianche devono essere denunciate all'ufficio locale della Polizia di Stato o, se questo manchi, al comando dell'Arma dei Carabinieri (art.38 della legge di pubblica sicurezza). L'inosservanza è sanzionata dall'art.697 co.1 c.p.. Il co.2 dello stesso articolo sanziona chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità*.
In caso di trasferimento delle armi da una località* all'altra dello Stato deve essere ripetuta la denuncia di cui all'art.38 della legge di pubblica sicurezza (art.58 co.3 reg. esec. legge pubblica sicurezza). L'omessa ripetizione della denuncia è sanzionata dall'art.221 della legge di pubblica sicurezza.
Nel caso di smarrimento o furto di arma bianca deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio di polizia competente, in mancanza al comando dei carabinieri (art.20 co.3 legge 1975/110). L'omissione è sanzionata dal co.4 dello stesso articolo.
Nel caso invece di rinvenimento di arma bianca occorre depositarla presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri (art.20 co.5 legge 1975/110). L'omissione è sanzionata dall'ultimo comma dello stesso articolo.
Per il trasporto di dette armi all'interno dello Stato è richiesto il preventivo avviso al questore della provincia da cui le armi sono spedite. Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso che deve accompagnare l'arma (art.34 legge pubblica sicurezza in relazione all'art.50 del relativo regolamento esecutivo). L'inosservanza dell'avviso è sanzionata dall'art.17 della stessa legge.
La materia cambia e dipende sempre da chi trovi quando vai a fare una denucia di detenzione - informati presso Questura o Comando Carabinieri - Spero di esserti stato utile.. ciao
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Grazie Viper della spiegazione, appena capito in questura (ci vado molto spesso [:D]) chiederò ulteriori informazioni. [ciao2]
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nel caso non portare il pezzo con te.. al massimo fagli una foto con le specifiche.. ciao Viper 4
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Citazione:
Originariamente Scritto da Viper 4
nel caso non portare il pezzo con te.. al massimo fagli una foto con le specifiche.. ciao Viper 4
E soprattutto, per quanto ovvio, se dal discorso capisci che Ti stanno dicendo che non lo puoi tenere ... dì loro che è una foto che hai scattato ad una mostra di un oggetto che Ti piace e che vorresti comprare, ma che non hai ancora comprato, anche se poi ce l'hai già* in tasca[8D]
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Non, dico non, la portare in Questura. Rischi denuncia per porto abusivo. Semplicemnete presentio in Questura denuncia di rivenimento dell'arma che, guarda caso, apparteneva a defunto del quale sei erede. La morte del reo estingue il reato, quindi nulla da temere per passate detenzioni illecite. In Questura vorranno una dichiarazione degli altri eredi con la quale rinunciano all'eredità*. Sono due semplici righe che prepari tu sullo stesso modulo del rinvenimento. Unire, ma aspetta ad incollare, marca da olo da 14,62 euro.
Per maggiori ragguagli leggere il sito e.armi del giudice Edoardo Mori, magistrato di rara cultura generale ed unica nel campo delle armi.
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Complimenti Viper! più chiaro di così!
Un'informazione molto importante!
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Grazie Davide delle ulteriori informazioni. [ciao2]