Re: nuova legge su recupero reperti bellici
Ottime intenzioni.......... ma in pratico? Si legifera su cose che ci sono già*, per risolvere una cosa si creano altri problemi.
Avendo letto solo la proposta ed i msg di cui sopra, non la versione definitiva voglio sottolineare i punti critici:
1° Si dà* un patentino solo dietro pagamento: in pratica una tassa
2° Si legifera sù divieti ed obblighi che esistono già* ne più ne meno
3° Si creano obblighi burocratici che non hanno senso logica attuabilità* fattibilità*
4° All'atto pratico cosa permette senza giri di parole e bizantinismi ????
Non bastavano i regolamenti/leggi che ci son già* visto che alcune sono penali fra l'altro!
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
ecco il testo integrale, non è quello attuativo, che parlerà* dei limiti e modalità* vere e proprie della ricerca:
buona lettura by GDF:
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
SESTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione e assistenza scolastica, attività* culturali, pffoblemi della ricerca scientifica, sport e turismo)
Progetto di legge relativo a:
DISCIPLINA DELL'ATTIVITà? DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA
GRANDE GUERRA
Testo licenziato con modifìche dalla Commissione in sede referente ai sensi delFart. 25 del
regolamento del Consiglio regionale del Veneto
A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE n. 48
d'iniziativa dei Consiglieri Cenci, Stivai, Baggio, Conte, Finozzi, Tosato e Possamai:
DISCIPLESfA DELL'ATTIVITà? DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA
GRANDE GUERRA
Licenziato con modifiche il 26 maggio 2011 nella seduta n. 29
con la seguente votazione:
Favorevoli Contrari Astenuti
Voti rappresentati n. 42 26 â?? 16
Maggioranza richiesta a 22
Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Cenci
DISCIPLINA DELL'ATTIVITà? DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA
GRANDE GUERRA
Relazione:
Con questa proposta di legge si vuole disciplinare l'attività* di raccolta dei reperti risalenti
alla grande guerra, effettuata dai soggetti privati.
Nel territorio veneto, coinvolto direttamente nel conflitto, molte persone si avvicinano allo
studio della "grande guerra" soprattutto a seguito del ritrovamento casuale di qualche reperto
risalente a quel periodo. Nasce così la curiosità*, che spinge l'interessato a cercare altre
testimonianze sul terreno, sino a diventare una vera e propria passione: lo studio che segue,
attraverso libri e documenti, costituisce un percorso culturale di cui l'oggetto è solamente il
principio.
Negli ultimi anni si è osservato un sempre maggiore interesse da parte dei giovani, che,
rispettosi dell'ambiente e della storia, rimangono affascinati dalla lettura delle innumerevoli opere
che raccontano la "grande guerra". Dopo aver studiato nei minimi particolari gli aneddoti legati a
questo o a quell 'altro luogo, anch'essi si lasciano trasportare dal desiderio di raccogliere qualche
testimonianza. L'entusiasmo e la soddisfazione che si legge negli occhi di questi nuovi appassionati
delle testimonianze storiche, imprime fiducia in un prossimo migliore.
I reperti risalenti al conflitto presenti negli ex-campi di battaglia, sopravvissuti alla
sistematica raccolta dei vecchi recuperanti, dopo tanti anni versano, a tutt 'oggi, in un avanzato
stato di degrado dovuto all'abbandono e all'azione degli agenti atmosferici che negli ultimi
decenni hanno accelerato il processo di deterioramento.
Obiettivamente, tali oggetti spesso non hanno un grande valore storico o venale, poiché si
tratta di veri "rottami", prodotti oltretutto, all'epoca, in milioni di pezzi uguali tra loro; si tratta
però di cimeli che hanno un grande valore: quello affettivo e personale dato da chi li trova.
L'emozione e la commozione che seguono un ritrovamento, sia pur dì un umile pezzo,
evocano nel ricercatore storico sensazioni diffìcilmente descrivìbili. Non sarebbe giusto e neppure
corretto privare gli appassionati dì tali momenti fortemente emozionali, essendo questa attività* di
raccolta legata unicamente alla passione per la storia.
L'otto Ottobre 2010 è entrato in vigore il Codice dell'ordinamento militare, dì cui al D.lvo
n. 66 del 15 Marzo 2010 (pubblicato in Ou S O. n. 106 dell'08 Maggio 2010) il quale, negli articoU
da 255 a 263, ha assorbito interamente il testo della legge n. 78/2001 sulla tutela del patrimonio
storico della prima guerra mondiale, disponendone conseguentemente la sua abrogazione.
Le suddette disposizioni non proibiscono l'attività*, sino ad oggi svolta lìberamente, dì
raccolta dei reperti mobili ma demandano alle regioni, secondo quanto disposto dali 'artìcolo 261,
il compito di regolamentare, tramite un 'apposita legge regionale, l'attività* di raccolta degli stessi.
Infatti, con la proposta dì legge oggi in esame si è cercato dì definire ì crìterì ai quali gli
appassionati di questo hobby devono attenersi per poter svolgere lìberamente tale attìvità*. Due
sono ì principi fondamentali fissati:
il rilascio dì un 'autorizzazione regionale, a pagamento;
L'attività* dì raccolta dì reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale sui campì dì
battaglia ha ad oggetto ì reperti mobili e ì cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal
suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche
con l'utilizzo dì attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere ì reperti mobili e cimeli,
escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
In particolare poi, è stato stabilito l'obbligo del titolare d'autorizzazione alla raccolta, di
stilare una relazione annuale sulle zone frequentate, cercando di descrìvere quanto visto e
accompagnando, se possibile, tale descrizione con del materiale fotografico.
-1-
A questo proposito, di particolare importanza è la segnalazione tempestiva del ritrovamento
dì graffiti, targhe cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e ogni altro residuato avente
diretta relazione con le operazioni belliche ed altro materiale recante iscrizioni del periodo bellico
in argomento accompagnando tale segnalazione, ove possìbile, con punti topografici e fotografici a
testimonianza della loro posizione e conservazione. In virtù di tale opera documentativa la Regione
potrà* avere un quadro sufficientemente esaustivo dei luoghi contenenti testimonianze e preziose
memorie della prima guerra mondiale.
Alla luce della ratio che sta alla base della normativa in esame, appare evidente come non
si debba o non si possa differenziare gli appassionati provenienti dalle altre Regioni, anche in
considerazione del fatto che queste presenze hanno favorito un reciproco scambio culturale e che
tali persone si devono considerare vere risorse per il "turismo culturale". Ciò in quanto
frequentano spesso i musei, le mostre e quant 'altro legato alla prima guerra mondiale.
Un'altra fascia di soggetti interessati invece è costituita da veri ricercatori storici, che
attraverso lo studio, la documentazione e il sopralluogo dell'area prescelta, sono in grado di
acquisire una notevole quantità* dì informazioni riguardanti i fatti lì awermtì.
La forte passione, l'esperienza ed il sapere, sì fondono in un'approfondita conoscenza,
arricchita da aneddoti e testimonianze, elementi questi che, sommati, qualificano il ricercatore
come una perfetta guida storico-culturale attraverso percorsi storici.
Si passa ora ad una sintetica disamina degli articoli che compongono il testo normativo in
esame.
Art. 1 - Finalità*
L'artìcolo enuncia quelle che sono le finalità* della legge, volta a disciplinare, in ossequio a
quanto disposto dall'articolo 261 comma 1 lettera c) del Codice dell'ordinamento militare l'attività*
dì raccolta dì reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.
Art. 2 - Esercizio dell 'attività* di raccolta dei reperti mobili e cimeli
L'articolo stabilisce che l'attività* dì raccolta dei reperti mobili e cimeli della Prima guerra
mondiale è soggetta ad autorizzazione regionale, demandando alla Giunta regionale la definizione,
con apposito atto, dei criteri, delle procedure e dei costi per il rilascio, sentita la competente
Commissione consiliare.
Il comma 3 stabilisce che agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e
agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma, l'autorizzazione è rilasciata senza onerì,
su richiesta valìdata dall'associazione di appartenenza.
Il comma 5 precìsa che l'autorizzazione per l'attività* di ricerca o di ritrovamento sul
proprìo terreno sia soggetta a mera comunicazione e pertanto non onerosa.
Il comma 4 prevede la revoca dell'autorizzazione solo nei casi dì comportamenti gravi da parte dei
ricercatori, quali il danneggiamento di manufatti, cippi, monumenti e quant'aitro è citato
nell'artìcolo 255, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice dell'ordinamento militare, la perdita della
qualità* dì iscritti ad associazioni storico-culturali o combattentìstiche e d'arma.
Art 3 - Disciplina dell'esercizio dell'attività* di raccolta e individuazione delle aree vietate.
Il comma 1 dell'artìcolo 3 fissa l'importante princìpio per cui l'attività* dì raccolta dì reperti
mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto ì reperti mobìli e i cimeli individuabili a
vista o comunque affiorantì dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere
movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e
rimuovere ì reperti mobìli e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
2. L'attività* dì raccolta di cui al comma 1 è vietata nelle aree archeologiche e nei siti
individuati quali cimiteri di guerra, tutelando dì fatto l'integrità* dì siti con particolarì beni storici.
-2-
Art. 4 - Disciplina del rinvenimento di restì umani.
L'articolo 4 stabilisce che, in caso di rinvenimento di restì umani o dì incerta attribuzione sìa
sospesa ogni attività* e data immediata segnalazione alle autorità* competenti.
Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve
essere consegnato alle autorità* competenti.
Art 5 - Obblighi dì informazione.
Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobìli e cimeli di cui alla presente legge
è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con
segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli
della prima guerra mondiale e a segnalare ritrovamenti di manufatti quali graffiti, targhe cippi,
monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e ogni altro residuato avente diretta relazione con le
operazioni belliche.
Art. 6-Attìvità* di vigilanza e sanzioni.
L'artìcolo individua le autorità* competenti all'esercizio delle finzioni dì vigilanza e alla
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: ì Comuni nei rispettivi ambiti territoriali,
nonché, previa stipula dì apposita convenzione, il Corpo Forestale dello Stato.
Individua inoltre le sanzioni nei casi di raccolta dì reperti mobili o cimeli senza autorizzazione,
ovvero nei luoghi vietati alla raccolta, o per omissioni in caso di rinvenimento dì restì umani o dì
incerta attribuzione.
La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 15 novembre 2010, acquisito il
parere favorevole condizionato del 28 Settembre 2010 della Prima Commissione Consiliare
Permanente, aveva licenziato a maggioranza, con modifìche, il progetto di legge in questione,
trasmettendolo per l'esame all'Aula, la quale, nella seduta del 23 Marzo 2011, ne ha disposto il
rinvio in Commissione per un supplemento istruttorio. Pertanto, nella seduta del 26 maggio 2011,
la Commissione, ha licenziato, a maggioranza, con ulteriori modifiche, l'unito testo del progetto
dì legge in questione, che viene, così modificato, nuovamente sottoposto all'esame dell'Aula
Consiliare.
Si sono espressi a favore i Consiglieri Vittorino Cenci con delega del Consigliere Gianpiero
Possamai (L.V. - L.N. Padania), Bruno Cappon (L.V. - L.N. Padania), Paolo Tosato (L.V. - L.N.
Padania), Dario Bond (Popolo della Libertà*) e Cor/o Alberto Tesserin (Popolo della Libertà*).
Sì sono astenuti ì Consiglieri Giuseppe Berlato Sella (Partito Democratico Veneto), Roberto Fasoli
(Partito Democratico Veneto), Andrea Causin (Gruppo Misto) e Nereo Laroni (Popolo della
Libertà*).
3-
DISCIPLINA DELL'ATTIVITà? DI RACCOLTA DEI CIMELI E
REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA
Art. 1 - Finalità*.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo
261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento
militare", disciplina con la presente legge l'attività* di raccolta di reperti mobili e
cimeli della prima guerra mondiale.
Art. 2 - Esercizio della attività* di raccolta dei reperti mobili e cimeli.
1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale, è
soggetta ad autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giomi dalla entrata in vigore della
presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce il modello,
i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività* di
raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed
incolumità* pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di
tutela dei beni culturali.
3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli
iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma, l'autorizzazione è rilasciata
senza oneri, su richiesta validata dall'associazione di appartenenza.
4. La Giunta regionale revoca l'autorizzazione in caso di danneggiamento
dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 255 del
decreto legislativo n. 66 del 2010 e quando siano venuti meno i requisiti di cui al
comma 3 del presente articolo.
5. L'attività* di raccolta dei reperti mobili e cimeli esercitata nei fondi dai
rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori
e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla
Giunta regionale, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità*
dei rispettivi fondi.
Art. 3 - Disciplina dell'esercizio dell'attività* di raccolta e individuazione delle
aree vietate.
1. L'attività* di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra
mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque
affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere
movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a
localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni
caso operazioni di scavo.
2. L'attività* di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16
dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione
di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra".
Art. 4 - Disciplina del rinvenimento di resti umani.
1. Chiunque nell'esercizio delle attività* di raccolta dei reperti mobili e
cimeli rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni
attività* e a dare immediata segnalazione alle autorità* competenti, come
individuate all'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in
materia fiineraria".
2. La Giunta regionale individua entro centoventi giomi dall'entrata in
vigore della presente legge la azienda unità* locale socio sanitaria (ULSS) che
costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti
scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 4
marzo 2010, n. 18.
3. Quanto rinvenuto utiitamente ai resti umani è considerato pertinenza
personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità* competenti.
Art. 5 - Obblighi di informazione.
1. Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di
cui alla presente legge è tenuto a;
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con
segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti
mobili e cimeli della prima guerra mondiale;
b) segnalare con tempestività* alla Giunta regionale, con coordinate geografiche e
con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti
quali quelli illustrati alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 255 del decreto
legislativo n. 66 del 2010.
Art. 6 - Attività* di vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque effettui attività* di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere
in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Chiunque effettui attività* di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione
dell'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00
a euro 5,000,00.
3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività* di raccolta di
reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al capo II del Titolo IV del Libro II del
Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta
attribuzione, non proweda agli adempimenti di cui all'articolo 4 della presente
legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00,
nonché con la revoca della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.
5. All'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi delle legge regionale 28 gennaio
1977 n. 10 "Disciplina e delega delle fiinzioni inerenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale", i comuni nei rispettivi ambiti
territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale
dello Stato.
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
E chi cerca monetine o santini o altri piccoli oggetti in alluminio ? mi sa che queste persone ci rimettano non pensate? Non tutti vanno a militaria ricordiamocelo, io stesso se vado vado a piccoli oggetti del passato, quali scatolette vecchie, spilline civili ecc... e se per caso volessi andare in altopiano mi multano?
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
Mah, non è molto chiaro.... Ma sarà* perchè devo ancora ingranare...
Si sa però se questo patentino è a pagamento o meno? E quanto costerebbe?
Per la questione degli scavi io l'ho intesa che è sanzionabile chi esegue scavi che realmente possono danneggiare il territorio (ad esempio chi smuove lotti di terra per cercare le discariche) mentre chi raschia il terreno può farlo.
Io nei miei anni di ricerca ho sempre utilizzato un piccolo attrezzo (male-peggio) e non penso di aver mai rovinato l'ambiente, ho sempre mosso il terreno senza andare mai oltre i 20 cm di profondità* (a meno che non ci sia uno scudo il mio metal non va più giù e se il segnale che sento è troppo debole lascio perdere) ricoprendo sempre l'area mossa. Sinceramente ho osservato diverse raschiate di animali nei boschi che batto e il danno da me fatto era paragonabile ad una raschiata di cinghiale, non di più.
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
personalmente io non ho mai visto danni fatti dai recuperanti piu grossi di quelli dei cinghiali... [137
La Giunta regionale, entro centoventi giomi dalla entrata in vigore della
presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce il modello,
i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività* di
raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed
incolumità* pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di
tutela dei beni culturali.
con che criterio devi attestare le idonee conoascenze?
intende forse che ti danno l'autorizzazione se hai le giuste conoscenze in regione?hahahah [257
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
Premesso che non credo verro' mai a scavare su da voi, ma da profano della materia mi
chiedo: e se uno viene da fuori regione (per esempio dall'Abruzzo) deve fare la domanda
presso la regione di Veneto, Trentino, Lombardia e Friuli/V.Giulia?
[137 PaoloM
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
si o far parte di una associazione storica culurale, nella quale l'associazione stessa fa richiesta nomiale
Allegati: 5
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
Oggi da:"Il Giornale di Vicenza", pag 24
se interessati, posto altre foto.....
ch
Allegati: 2
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
scanner casalingo eh? ci riprovo io[attachment=1:2o2z07z2]zz12.jpg[/attachment:2o2z07z2][attachment=0:2o2z07z2]zz121.jpg[/attachment:2o2z07z2]
Re: nuova legge su recupero reperti bellici
ma io lo so' che se faccio le "cazzate", interviene, in loco, gdf...
Grazie gdf....gia'...scanner della "mutua"!!!!!!!!
Thank's a lot!!!!!
Fortuna che ci sono gli amici ed i conoscenti, di penna:::::::::
CH