Se con il vostro meta trovate un oggetto di ferro/bronzo e non avete la minima idea di cosa possa essere, date un'occhiata quà*: http://www.romanlocks.com/Keys.htm , non si sa mai......
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Se con il vostro meta trovate un oggetto di ferro/bronzo e non avete la minima idea di cosa possa essere, date un'occhiata quà*: http://www.romanlocks.com/Keys.htm , non si sa mai......
ciao, sito interessante, però nel caso si trovasse di questi oggetti come ci si dovrebbe comportare? Mi riferisco alle varie sovrintendenze, belle arti, ecc, ecc,....
Sicuramente fare una denuncia di ritrovamento fortuito al sindaco del paese o ai carabinieri e consegnare il tutto alla sovrintendenza dei beni archeologici che poi decidera' il dafarsi....
hai tempo 24 ore per denunciare eventuali ritrovamenti FORTUITI. io contatterei i CC, ne sindaco ne soprintendenza, semmai ci penseranno poi i reali carabinieri [264
Mah, ci sarebbe da disquisire. [1334Citazione:
Originariamente Scritto da andreab
Mi sono andato a leggere la legge (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137) e come tutte le leggi italiane lascia molti dubbi e ed è facilmente interpretabile:
Secondo il punto 3 dell'articolo 10....
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
Non so se una chiave, anche se di epoca romana, possa considerarsi di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,.
La stessa cosa vale per le monete del 700, 800, magari con tirature di qualche milione di copie.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità* o di pregio (2);
Mio figlio sabato ha giusto trovato 2 monete, un centesimo di Napoleone I Regno d'Italia del 1809 e un quattrino di Papa Leone XII del 1824. La loro definizione numismatica è C (comune). Non credo quindi che abbiano carattere di rarità* o di pregio e quindi dovrebbero essere liberamente detenibili senza coinvolgere i beni culturali.
interessante discussione,complimenti a Luca per le monetine "comuni" (per fortuna) ritrovate.Saluti lukino
ed il discorso che gli oggetti più vecchi di 50 anni dovrebbero essere denunciati?? io l'ho sempre sentito dire, ma è vero o no?
Nella legge non si parla di anni ma di oggetti con "interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".Citazione:
Originariamente Scritto da lo squadrista
Certo che 50 anni sono veramente pochi; così fosse dovrei denunciare tutti i libri che ho in collezione, le mie monete, francobolli. Andrebbero denunciati anche tutti gli oggetti postati su questo forum. Fra un paio d'anni dovrei denunciarmi anch'io [icon_246
Discorso diverso vale per i reperti della grande guerra regolamentati dalla legge "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001
Anche qui si parla però di reperti con "notevole valore storico o documentario".
Citazione:
Originariamente Scritto da EnzoLuca
Se ti trovano con un qualsiasi oggetto di epoca romana sono sicuramente grane a non finire,molto meglio fare la denuncia,sara' poi la sovrintendenza decidere se lasciare l'oggetto in custodia a te o di farlo marcire in qualche deposito museale.......
tu ci scherzi......eppure e' come dici tu.dopo i 50 e per alcuni casi dopo i 25 dovresti per conoscenza farlo presente al tuo comune.ringraziamo la melandri che ha portato tutto da 100 a 50.ma una mente illuminata come la sua..Citazione:
Originariamente Scritto da EnzoLuca
per i reperti della grande guerra anche li e'come dici .MA QUELLO CHE CI FREGA,SE VOLESSERO,SONO LE CLASSICHE sfumature italiche applicate dove gli interessa
Verissimo... ci sarebbe da disquisire, ma, ahinoi, non siamo noi l'autorità* cui spetta farlo... Pertanto, da una lettura combinata DI TUTTE LE NORME e non solo di quelle che ci fan comodo, andrebbe denunciato il ritrovamento di tutto ciò che si rinviene.Citazione:
Originariamente Scritto da EnzoLuca
Qualsiasi esperto dirà*, infatti, che non è l'oggetto in sè, decontestualizzato, che va valutato e considerato, ma il ritrovamento nel contesto generale.
Mi spiego: la legge parla di "contesto di riferimento" e, in questo, non è poco chiara... posso aver rinvenuto un follis di Costantino, la moneta più comune di tutti i tempi, ma se la tolgo dal contesto posso magari privare un archeologo che, domani, troverà* proprio nei pressi un oggetto o un'opera che non potrà* essere datata o lo sarà* con minore facilità* perchè qualcuno, improvvidamente, ha sottratto il più immediato metodo di datazione stratigrafico: la moneta...
Quindi parlare di rarità* in un contesto storiografico come quello odierno, in cui si è compreso che "storia" non è solo la cronaca dei grandi personaggi o delle grandi opere d'arte è davvero fuori luogo...
Mi ripeto: le norme vanno lette o conosciute nel contesto ordinamentale e non disgiunte dalle altre...
Anche a voler escludere molti oggetti dall'ambito di applicazione della norma sui beni storici e culturali, fate attenzione, perchè, Melandri o non Melandri, mi risulta che questa normativa sia ancora in vigore e che sia corroborata da sanzioni anche poco simpatiche:
Dal Codice Civile:
Art. 927.
Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento.
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929.
Acquisto di proprietà* della cosa ritrovata.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930.
Premio dovuto al ritrovatore.
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931.
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Art. 932.
Tesoro.
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà* al proprietario del fondo e per metà* al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 933.
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.