ragazzi vi saluto a tutti sono enzop38 e vero come dicono dalle mie parti che usare il metaldetector e vietato se non in proprieta privata???.Dimenticavo sono Siciliano.
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ragazzi vi saluto a tutti sono enzop38 e vero come dicono dalle mie parti che usare il metaldetector e vietato se non in proprieta privata???.Dimenticavo sono Siciliano.
Ciao e benvenuto. Per il metal non sò dirti se ci sono regole ma abbi pazienza e vedrai che qualcuno ti spiegherà*.Non mi sono accorto siamo già* a pasqua TANTI AUGURI.[ciao2][ciao2]
AUGURI ANCHE A TE E TUTTI BUONA PASQUA.[:D]]
Riguardo al quesito sulle "smetallate", per quello che so è vietato farlo in zone archeologiche(ufficiali) e da un po anche nelle zone dove si è svolta la I° G.M., per il resto è libero, tranne chiaramente che in proprietà* private, ovvero in terreni con cinzioni murarie o filo spinati composto di almeno cinque fili, o con appositi cartelli indicanti il divieto.
Saluti e Buona Pasqua Stefano[innocent]
grazie Stefano auguri a te.
Concordo con Stefano,un amico di Siracusa mi ha riferito di essere stato controllato ma solo perche' si pensava stesse cercando reperti archeologici. Ciao. Dan.
Ciao Enzo, concordo con quanto detto da Stefano.
Il metal non è vietato in senso assoluto, ma solo nelle zone a vincolo archeologico, nelle proprietà* private senza il consenso del proprietario e negli stabilimenti balneari durante il periodo di apertura estiva anche in questo caso se non con il consenso del proprietario. Dunque non ti preoccupare.
Dunque il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell`articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28), all'articolo 10 comma 3 lettera a) include fra i beni culturali anche le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (cioè vale a dire a chiunque appartenenti!!!);
al comma 4 lettera a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà*; ed alla lettera b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità* o di pregio, anche storico; infine all'articolo 11 include fra i Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela anche i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all`articolo 50, comma 2. (cioè affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista,cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia).
Peraltro all'articolo 88 relativo alle attività* di ricerca riservate esclusivamente al Ministero lo stesso decreto prevede:
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all`articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l`occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell`immobile ha diritto ad un`indennità* per l`occupazione, determinata secondo le modalità* stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità*. L`indennità* può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Infine la mazzata finale arriva dagli articoli 90 e 91 dove si legge:
Art. 90. Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell`articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all`autorità* di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà* di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell`autorità* competente e, ove occorra, di chiedere l`ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell`articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all`impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall`abbattimento che abbiano l`interesse di cui all`articolo 10, comma 3, lettera a). E` nullo ogni patto contrario.
Alla luce di quanto sopra e tenuta conto tutta l'analoga normativa precedente e quella attualmente vigente in materia se ne deduce che è consigliabile non effettuare da nessuna parte ricerche col metal detector, sul suolo italiano, perchè si rischia di incorrere volenti o nolenti in seri reati perseguibili ai sensi di legge (artt. 160 e seguenti dello stesso Dlgs 42/2004 e vigenti codice civile e penale qualora si incorra anche nel reato di furto o peggio oltrechè quello di danneggiamento).
Credo a onor del vero, come sopra accennato, che non sia al momento sia davvero sconsigliabile effettuare ricerche e scavi col metal detector, benchè qualcuno forse lo faccia, almeno fino a che non uscirà* una esplicita normativa che lo consenta.
Dopo questo ultimo post propongo di chiudere la stanza dei "rinvenimenti ed Identificazione" se siete daccordo? [II]
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ww
quello che e' scritto negli art.delle leggi,e' un conto,quello che si applica e' un altro.io ho chiesto addirittura in caserma alla forestale,se conoscevano determinati posti che non trovavo.addirittura uno di loro,mi indico' un posto dove si trovavano molti 20mm.,ma quest'ultimo e'una eccezione.l'unica cosa come detto e' non andare nei siti archeologici,se potete,inscrivetevi ad una associazione per la ricerca con il metal,io sono dell'A.R.E.A.,che e' riconosciuta a livello nazionale,(se esiste,e se fosse tutto vietato,sarebbe una contraddizione)e che rientra nella protezione civile,anche perche' avere un tesserino in tasca,in italia,fa'sempre effetto.le leggi da rispettare,oltre alla buona educazione di non lasciare cancelli aperti quando si ' e montagna dove ti permettono di passare,ecc.,ma sarebbe troppo luno spiegare tutto il fatto di come agire.Buone maniere,che poi ogn'uno di noi ha la sua.l'esperienza e' quella che ti fara'imparare come comportarti,ma le regole da guardare sono quelle che devono rispettare i cacciatori,riguardo al passaggio su fondi recintati.'i quali si riconoscono da quanti fili sono messi a recinto,che sono da 1 a 5.ormai e' molto che non mi serve andare a vedere il significato dei fili,e quindi non ricordo,mi spiace.comunque piu' educazione,piu' chiedere il permesso per fare ricerche,e meglio e'.se andiamo a vedere le leggi dell'ultima modifica ai beni culturali fatti dalla allora ignorante in materia giovanna me.landri,e' vergognosa e del tutto inapplicabile,per molte cose.foto militari che hanno piu' di 50 anni,devono essere fatte presenti ai b.c.,allora io dovrei andare a "denunciare" le foto di mio padre degli anni'50?.i dischi a 45 giri con piu' di 25 anni,non possono essere portati fuori italia.forse un disco di rita pavone,e' un reperto di notevole valore.queste 2 due cose,le ho dette come esempio poi ogn'uno fa'come gli pare.A me non ha mai detto nulla nessuno e sono piu di 10 anni che vado per ferri.ho rinunciato a posti interessanti,perche' potevo essere visto,e per evitare di discutere ho lasciato perdere,ma non perche' non ne avessi il diritto,se si tratta di un tratto di prato vicino ad una strada.per finire,la nuova legge sul ritrovamento fortuito delle monete,una volta presa e qualcuno te la dovesse ritrovare e chiedere lumi,magari dopo mesi,anni,non potendo ricordarsi dove si e' trovata,a quel punto,per i beni archeologici,non ha piu' importanza,perche' decontestualizzata.per quanto riguarda reperti militari,costruiti in milioni di pezzi,cose tutte arrugginite,non interessano assolutamente,ai beni culturali.tagliamo la testa al toro,e ad ogni bossolo trovato,portatelo ai b.c.,per piu' volte,poi vediamo cosa risponderanno.ma io credo che basti la prima volta,a far si che l'impiegato vi dica di lasciar perdere,perche' certe cose a loro non interessano.che ci dovrebbero fare?,detto questo.vi saluto e buone ricerche a tutti
P.S.fatevi soci dell'A.R.E.A.-avrete gli avvocati gratis,(se sarete nel giusto!)e l'assicurazione contro infortuni da parte della SAI.il primo anno non ricordo quanto costi,il rinnovo e' di 52EU.
quoto mecca, distinguiamo tra reperti archeologici e ferraglia.
è ovvio che se trovo un vaso etrusco è un reperto archeologico di sicuro interesse, vista la sua rarità*, pregio artistico età* etc.
tant'è vero che se fai banchetto in qualche mercatino con pezzi del genere rischi seriamente la galera (e giustamente).
tutt'altro discorso per gli oggetti militari che si trovano andando a campi, questi non sono di interesse archeologico visto che ce ne sono a tonellate. nessun museo sarà* mai interessato ai pacchetti del garand o ad un m16 coi buchi della ruggine.
tant'è vero che la legge 78/2001 punisce severamente chi rovina o deturpa opere fisse (capitelli, cimiteri, trincee murate etc) della ww1 e "invita" (ma si è liberi di non farlo) il collezionista che possegga grosse collezioni e/o soprattutto molto materiale bibliografico e fotografico a farne denuncia al proprio comune, fermo restando che il materiale resta di sua proprietà*, ovviamente.
essa stessa però promuove il recupero anche dei cimeli mobili: anche se non esplicitamente, regolarizza (se si rispettano le norme di proprietà*, non rovinare il sottobosco etc) la raccolta dei cimeli.
andiamo oltre, in veneto sta per uscire (speriamo) una legge regionale che regolarizza esplicitamente il "mestiere" del collezionista recuperante, purchè questo nel caso di ritrovamenti particolarmente interessanti (non un elmetto rugginoso o una fibbia!) ne dia notifica (cosa da fare 1 volta all'anno) ai b.c.
rischiamo di cadere nell'assurdo: ogni volta che trovassi una scheggia, shrapnel, barattolo, qualsiasi porcheria si voglia, a rigore dovrei portarla ai b.c. dopo 2 gg, si sarebbero trasformati in un recupero rottami. per favore....
diciamo anche che non c'è qualcuno che recupera oggetti ww1 e ww2 al posto nostro o con noi, in parole povere, non c'è mai stato che io sappia alcun interessamento dei b.c. circa il materiale militare di scavo.
se non ci fosse chi va a campi col metal, sarebbe tutto là* a marcire. a questo punto cosa è meglio?
non mettiamo alla stregua dei tombaroli chi fa a farsi il giro col metal....
Sono daccordo con tutti e con tutto, comunque quando ho fatto gli ultimi ritrovamenti di bomba di mortaio, ho avvertito i C.C. che prontamente hanno delimitato la zona in attesa del gruppo sminatori, ma in ogni caso mi hanno ringraziato.
A buon intenditor...
Saluti Stefano[iocero]