Visualizzazione Stampabile
-
Allegati: 3
fucile avancarica?
Svuotando una cantina, provincia di napoli, un mio amico ha rinvenuto questo e vuole regalarmelo, queste sono le uniche foto che mi ha mandato. Si lo sò è messo male ma penso recuperabile un poco. Sapete dirmi se è avancarica? che epoca risale? Penso che non spari più, giusto? Grazie a tutti.
-
Vista la presenza del luminello direi dal 1840 circa in avanti. E' chiaramente ad avancarica e sarebbe interessante conoscerne il calibro (misura interna della canna), dato che molti fucili da guerra venivano poi trasformati da caccia.
Lo so che può sembrare un'affermazione ridicola ma per la legge italiana pur in queste condizioni questa è considerata un'arma, quindi con tutte le conseguenze legali del caso.
-
Direi mod 1842,trasformato da caccia(vedi mirino) ed accorciato, manca il bocchino(erano lunghi cm142).Manca il cane,potrebbe essere,vista la zona,borbonico. In queste condizioni di inefficienza definitiva non puo' essere considerata arma.Luciano
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
lucianorosso48
In queste condizioni di inefficienza definitiva non puo' essere considerata arma
Questo è evidente prima di un eventale restauro, ma dopo diventerebbe più difficile dimostrarlo.
-
ciao, questi aspetti legali sono sempre interessanti. Per la mia poca ( o meglio nulla) esperienza mi verrebbe da dire che è impossibile farlo tornare un' arma funzionante, ma evidentemente mi sbaglio. In definitiva in questi casi come ci si deve comportare?
Comunque bel pezzo.
grazie, saluti
alberto
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
al59
Per la mia poca ( o meglio nulla) esperienza mi verrebbe da dire che è impossibile farlo tornare un' arma funzionante, .......
alberto
Farlo ritornare funzionante non è in discussione, ma dato che ho saputo di persone che hanno avuto problemi legali non indifferenti per aver voluto "abbellire" rottami del genere il suggerimento sarebbe di denunciarlo in qualche modo all'autorità mentre è ancora in queste condizioni e solo dopo procedere ad un eventuale restauro.
Nel caso si procedesse al restauro prima si correrebbe il rischio di aver necessità di una perizia successiva che attesti la non funzionalità.
Logicamente parlo di casi estremi, però dicono "è meglio aver paura di prenderne anziche prenderne".......
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
lucianorosso48
In queste condizioni di inefficienza definitiva non puo' essere considerata arma.Luciano
Benchè è lampante tale affermazione, l'art. 38 del TULPS parla chiaro (anzi, non fa alcun distinguo tra arma efficiente o no).
-
Se a fine giugno metto le mani su quel fucile, seguirò il consiglio di kanister, denuncerò l'arma allegando foto come quelle di sopra. inoltre per restauro io intendo pulizia di quello che ho e cercare di fermare il tempo, evitare che continuano a mangiarsi il calcio. ovviamene farò una ricerca scrupolosa per trovare segni identificativi, lunghezza, calibro al vivo di volata, etc.
-
perdonate, ma l'avancarica monocolpo non è di libera detenzione? (sempre meglio denunciarlo comunque!)
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
PanzerKorps
perdonate, ma l'avancarica monocolpo non è di libera detenzione? (sempre meglio denunciarlo comunque!)
Solo se replica di moderna produzione.
-
Classica mentalità contorta al' Italiana se è un fucile d' epoca che se ci spari ti può esplodere in mano lo devi denunciare come arma se invece è stato fatto ieri ed è una replica fatta con acciai moderni e ci spari tranquillamente senza problemi lo puoi tenere e comperare senza nessun obbligo di denuncia BHOOOOOOOOOOOOO[142
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
weber
Classica mentalità contorta al' Italiana se è un fucile d' epoca che se ci spari ti può esplodere in mano lo devi denunciare come arma se invece è stato fatto ieri ed è una replica fatta con acciai moderni e ci spari tranquillamente senza problemi lo puoi tenere e comperare senza nessun obbligo di denuncia BHOOOOOOOOOOOOO[142
Esatto, ma forse bisogna tenere conto che i vecchi arsenali non godono degli stessi appoggi ministeriali dei moderni produttori.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
kanister
Solo se replica di moderna produzione.
ah solo se replica, ecco questo proprio non lo sapevo, credevo valesse in generale per tutti gli avancarica
-
L'assurdo italiano .. questo tipo, se nuova e funzionante e' di libera vendita( solo per i maggiorenni)per il tuo vecchia ci vorrebbe la denuncia ed il nulla osta. Non mi risulta che nei tribunali italiani abbiano mai fatto rilevare l'incostituzionalita' della norma ma prima o poi.....Confermo che in queste condizioni non va denunciato.Luciano
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
kanister
Esatto, ma forse bisogna tenere conto che i vecchi arsenali non godono degli stessi appoggi ministeriali dei moderni produttori.
Giusto kanister era la stessa cosa che pensavo io dicono che a pensare male è peccato ma tante volte ci si prende
-
fai due o tre foto presenta una certificazione all'ufficio armi da cui dipendi con scritto: ritrovato rottame di fucile ad avancarica irrimediabilmente non piu' funzionante,dichiaro di volerlo detenere a scopo ornamentale.A me hanno sempre fatto fare cosi' anche con armi meglio messe.
-
le armi anteriori al 1891 sono considerate armi antiche, dal 1891 (dal famoso '91 in avanti) sono considerate armi da guerra quindi devono essere rese inerti (canna piombata e meccanismi bloccati) per poterle collezionare liberamente.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
ermanno
le armi anteriori al 1891 sono considerate armi antiche, dal 1891 (dal famoso '91 in avanti) sono considerate armi da guerra quindi devono essere rese inerti (canna piombata e meccanismi bloccati) per poterle collezionare liberamente.
Alcuni appunti a quanto scrivi:
- secondo te una 6,35 del 1905 è un'arma da guerra? Ma anche un semplice '91?
- visto che esiste una licenza di collezione per armi antiche (più di otto) per quale motivo inertizzarne una?
- viste che esiste una licenza di collezione per armi comuni (più di tre) per quale motivo inertizzarne una a meno che non si tratti di "armi da guerra" (ma non quelle che dici tu).
- e comunque anche inertizzata hai presente che devi possedere un certificato che attesti le operazioni compiute?
-
Non sò niente di questi fucili, ma questo mi piace davvero molto! Bel regalo!
-
Nulla vieta di denunciare anche un'arma non soggetta a denuncia (ad esempio una carabina ad aria compressa minore di 7.5 J), quindi nel dubbio... meglio togliersi il pensiero!
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
kanister
Alcuni appunti a quanto scrivi:
- secondo te una 6,35 del 1905 è un'arma da guerra? Ma anche un semplice '91?
- visto che esiste una licenza di collezione per armi antiche (più di otto) per quale motivo inertizzarne una?
- viste che esiste una licenza di collezione per armi comuni (più di tre) per quale motivo inertizzarne una a meno che non si tratti di "armi da guerra" (ma non quelle che dici tu).
- e comunque anche inertizzata hai presente che devi possedere un certificato che attesti le operazioni compiute?
Ciao G.U. troverai tutte le risposte che cerchi sul T.U.L.P.S. (testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza), così ti togli tutti i dubbi.
Ps. tanto per la cronaca anche UN SOLO bossolo del '91, oppure un bicchiere di granata è considerato "detenzione abusiva di munizionamento da guerra o parte di esso" ed è un reato penale...non lo dico io ma i testi di legge...(sono d'accordo che è una cosa assurda, ma è così e basta!)
-il '91 è un arma da guerra. e spero che tu non ne abbia a casa in grado di sparare perchè sennò sono guai....ah...stesso discorso anche per le baionette ecc...ciao, ciao
-
Ermanno, i 91 sono armi catalogate caccia, le baionette soro armi bianche.
Leggi attentamente la legge che mi sa tanto che ti è sfuggito qualcosa.
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
maxtsn
Leggi attentamente la legge che mi sa tanto che ti è sfuggito qualcosa.
Posso solo concordare.
Per il resto dici assurdità tali che non vale la pena rispondere.
-
Sotto il profilo strettamente tecnico, per arma deve intendersi qualunque strumento atto ad offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle "armi improprie", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche, etc.
La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) (art.30), della legislazione vigente in materia ed in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni.Sotto questo aspetto è possibile operare la seguente distinzione:
ai sensi dell'art. 585 del c.p., agli effetti della Legge penale, per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;
le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente assimilati.
Agli effetti delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt. 695-703 c.p.), ai sensi dell'art. 704 del c.p., per armi si intendono:
quelle indicate nel n.1 cpv. dell'art. 585 c.p.;
le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Ai sensi dell'art. 30 del t.u.l.p.s. per armi si intendono:
le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.
Varie sono le classificazioni sui diversi tipi di arma.Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 110/75, "sono da guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".
"Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra" (art. 1, 2° comma, legge 110/75).Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, 1° comma della legge 110/75:
"i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
le rivoltelle a rotazione;
le pistole a funzionamento semiautomatico;
le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;
-
E dopo questo sfoggio di erudizione armiera (che andrebbe comunque aggiornato.......) cosa pensi di aver dimostrato? Forse che un '91 è ancora un'arma da guerra?