Ebbene si il Grappa ha deciso di cedere un altro dei suoi cimeli
Allegato 214074Allegato 214073
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Ebbene si il Grappa ha deciso di cedere un altro dei suoi cimeli
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Bellllllooooooo!!!!!!!!!
GRANDISSIMO GIORGIONE !!!!! SONO FELICE PER TE !! E ORA BATTI IL CHIODO..... :razz:
Gran bel pezzo!!! Complimenti!!!
ChM
bello,anzi bellissimo! solo una info: ma il M.Grappa (con la M maiscola ) non era stato dichiarato "Sacro Suolo" già nel ventennio con assoluto divieto di scavi?
E già... anche il Monte San Michele è Zona Sacra... eppure... ma forse è il Monte Grappa in Mozambico...
Si ma sono zone Limitate, diciamo la cima, da dove ce il bivio per feltre , da li in su .
Quando si scrive grappa di solito si intende il massiccio del grappa che è enome
Zone sacre sono cima Grappa,il dente italiano sul Pasubio, il san Michele, L'ortigara, punta Penia, La punta del Monte Cimone che ha ancora dentro i morti italiani della Mina AU e poi altre zone che non ricordo,forse il sabotino
Splendido recupero! Complimenti.
Per 157° e kleiner pal siete mai stati sul' Grappa? è una estensione di diverse decine di km quadrati ci sono decine di attività malghe casare ecc dovrebbero isolarlo con un bel' recinto e vietare qualsiasi attività rurale . Certamente non sono andato a scavare sotto al' sacrario ( le zone sacre sono delimitate da cippi e sono ben visibili )
Complimenti, deve essere una bellissima sensazione trovare un pezzo così.
1. Chiunque, purché nei limiti dell’ordinamento statale e regionale ed alle condizioni di cui ai presenti articoli, può esercitare attività di raccolta di reperti mobili e cimeli che si trovino in stato di abbandono e giacenti sul territorio Veneto storicamente interessato dalla Grande Guerra.
2. L’attività di raccolta, salvo il caso di cui all’articolo 2 c.5 della L.R. 17/2011, è subordinata ad autorizzazione regionale, da rilasciarsi in base alla legge regionale ed alle presenti prescrizioni, ed è intesa come insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca e costituenti traccia o memoria di quell’avvenimento storico, ad esclusione di resti umani o pertinenza.
3. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo.
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.