Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Ciao a tutti.
Nel forum si parla sempre di leggi che riguardano armi od ordigni esplosivi, e la cosa ormai mi Ä? chiara.
Ora io vivo in austria e la normativa Ä? completamente differente, ma ogni tanto (sempre piü raramente) mi reco per alcune ricerche in zone WWI, e volevo sapere se qualcuno di voi sa come comportarsi (per non essere perseguibili dalla legge) nel caso di rinvenimenti del tipo "archeologico" e quali siano a norma di legge rinvenimenti di tipo archeologico!
Ossia, nel caso in cui dovessi trovare una moneta del 1000 o del 1500 o del 1900, qual Ä? il confine per il quale in caso di questi rinvenimenti si deve avvisare l autoritä competente? E qual Ä? l organo competente?
Scusate la domanda, non so nemmeno se l abbia postata nella stanza giusta, e ad ogni buon conto spererei in un sano discutere, in modo che in futuro in caso di ritrovamenti simili, io o voi sapremo come comportarci. La legge non ammette ignoranza e a volte basta poco per passare dei guai, anche se causati dalla buona fede!
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Se ricordo bene, per legge tutti gli oggetti risalenti a più di 50 anni fà appartengano allo stato a prescindere dal valore e dalla loro datazione, dal loro valore storico-artistico e dal contesto di ritrovamento; come dire......tutto e niente! [137
Il buon senso dovrebbe far distinguere il ritrovamento di una moneta anche d'oro di epoca romana in un campo arato, quindi completamente scollegata al contesto in cui si trova, da dei monili in una stratigrafia di una tomba celtica intatta con tutta la sua storia da raccontare.....o etrusca , ecc
Invece in Italia si proibisce tutto e i tombaroli nelle zone archeologiche fanno manbassa!
Non oso pensare che fine farebbe un reperto archeologico "banale" (il nostro paese ne è pieno) consegnato alle autorità competenti..........
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Grazie peo!
Quindi oggi anche una moneta del ventennio o una lira del 1950 Ä? considerabile un bene archeologico!!!!!!!!
Va da se che una moneta romana o una fibula sia archeologicamente databile, ma allora la metä di cercatori che hanno rinvenuto monete di oltre 50 d etä cosa rischiano?
E come mai vietano la ricerca ma non la vendita?
La legge che tu hai citato Ä? quella del 2004?
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Wiking non conosco la legge in dettaglio e ti ho detto 50 anni un po a mente....magari sono 60 ma non cambia molto!
In teoria è come dici tu, poi nella realtà* le cose sono diverse in quanto le autorità* non sanno discernere le cose anche perchè le centinaia di migliaia di leggi del nostro paese spesso sono insulse e di non applicabilità* perchè assurde!
Esempio banale: mio nonno che oggi ha quasi 97 anni, nei primi anni 30 ha sotterrato nel suo giardino dei monili d'oro!
oggi se decidesse di riesumarli dovrebbe consegnarli allo stato!
L'inapplicabilità* di queste leggi fa si che non puoi recuperare la moneta romana nel terreno ma acquistarla al mercatino si... stessa cosa per i reperti bellici, ma se te li trovano a casa vai in carcere.... e intanto Pompei crolla e non solo lei!
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Insomma posso vendere il tesoro di carlo magno, ma se domani vado x campi e trovo tre monete veneziane del 1500 vado contro la legge?
Meno male che ho lasciato questo paese!
Una domanda: ma tra tutti noi non c Ä? un archeologo? Non perchÄ? lo voglia linciare, ma solo per sapere il parere di un tecnico.
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Citazione:
Originariamente Scritto da wiking
Insomma posso vendere il tesoro di carlo magno, ma se domani vado x campi e trovo tre monete veneziane del 1500 vado contro la legge?
Meno male che ho lasciato questo paese!
Una domanda: ma tra tutti noi non c Ä? un archeologo? Non perchÄ? lo voglia linciare, ma solo per sapere il parere di un tecnico.
magari hai un museo in casa fatti con cose trovate in italia?
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Interessi specifici a parte un oggetto generico dovrebbe diventare di interesse archeologico dopo un certo numero di anni dalla sua creazione, non ricordo il numero di anni esatto. Sto cercando la fonte dove avevo letto questa curiosità*, ma per ora ho trovato solo questo:
Articolo 175.
(Violazioni in materia di ricerche archeologiche)
1. E` punito con l`arresto fino ad un anno e l`ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all`
Articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall`amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall`Articolo 90, comma 1, le cose indicate nell`Articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 10.
(Beni culturali)
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall`Articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell`arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell`identità* e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà*;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità* e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità* e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità* e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell`economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente TITOLO le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Citazione:
Originariamente Scritto da jeijei
Citazione:
Originariamente Scritto da wiking
Insomma posso vendere il tesoro di carlo magno, ma se domani vado x campi e trovo tre monete veneziane del 1500 vado contro la legge?
Meno male che ho lasciato questo paese!
Una domanda: ma tra tutti noi non c Ä? un archeologo? Non perchÄ? lo voglia linciare, ma solo per sapere il parere di un tecnico.
magari hai un museo in casa fatti con cose trovate in italia?
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x wiking: sempre a sparlar male dell'Italia. non mi pare che ti abbia fruttato poi cosi' male a ritrovamenti....
Un saluto cordiale
Stefano
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Intanto grazie a cavaliere nero per la citazione della legge.
Anche se come sempre dovrei farla leggere sl mio avvocato per capirla meglio!!!
X jeijei e waffen: si Ä? vero ho un museo con tutta roba trovata in italia. Ma l ho trovata io con il mio sudore ed i miei studi! Studi fatti serialmente e certosinamente in 30 anni (roba da laurea!) L ho recuperata io non Mamma Italia. Ed ora con questa legge del 2004 io come altri collezionisti, vediamo il pericolo di vederci sequestrare le nostre collezioni perchÄ? due politicanti hanno fatto questa legge!
Il reale pericolo Ä? che le nostre collezioni, invece che venir donate oppure sequestrate dai beni culturali, vengano alienate all estero (nel mio caso, giä imballato e pronto x il viaggio) vendendole on line o di straforo.
PerchÄ? questa Ä? la cosa che fa venire il sangue marcio! Non posso ricercare monili che altrimenti marcirebbero (magari risalenti al 15-18) ma posso vedere mercatini on line di numismatica dove ci sono monete ben piü antiche!!!!
Ma stiamo scherzando?
Questa legge che sancisce che un bene con piü di 50 anni Ä? un bene culturale Ä? normale secondo voi!?
Ecco perchÄ? sono felice di non vivere piü in italia e di portarmi il MIO museo con me!
PerchÄ? lo ripeto, l ho creato con sacrificio e passione, portando il massimo rispetto x i caduti, e non chiedendo nulla a mamma italia! Che ora invece sembra esser interessata alle nostre collezioni! E ripeto NOSTRE. Non solo la mia.
Spero di avervi fatto capire su cosa voglio discutere. Non voglio stare a far la guerra del maccherone contro il crauto. Ma voglio capire fino a dove possono arrivare a romperci le uova nel paniere. La mia collezione non sarࢠla prima a prendere la strada per l estero. Molte altre ne seguiranno.
Re: Leggi...meglio esserne a conoscenza prima che poi!!!
Citazione:
Originariamente Scritto da wiking
Non posso ricercare monili che altrimenti marcirebbero (magari risalenti al 15-18) ma posso vedere mercatini on line di numismatica dove ci sono monete ben piü antiche!!!!
Ma stiamo scherzando?
Non è tutto oro quel che luccica. La vendita di monete antiche è soggetta a controlli più o meno stretti che portano a sequestri, eseguiti in maniera più o meno drastica, perchè la provenienza delle monete deve sempre essere verificabileper garantire che non provenga da scavi abusivi. Leggete qualche testimonianza qui http://www.lamoneta.it/topic/74114-e-gi ... e-antiche/
Citazione:
Originariamente Scritto da wiking
Questa legge che sancisce che un bene con piü di 50 anni Ä? un bene culturale Ä? normale secondo voi!?
Decisamente no. Molto meglio sarebbe una legislazione tipo quella inglese. Segnalo, sempre dallo stesso forum, quest'altro dibattito http://www.lamoneta.it/topic/74256-si-p ... ge__st__60
Comunque non posso che concordare con wiking, in Italia la leggi in materia non sono proprio il massimo [11
Uno sconsolato saluto,
Arturo