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Voto per proposta di legge
Voglio segnalare a tutti questa proposta di legge e la possibilità* di esprimere
"virtualmente" il proprio voto
PDL 2501 Presentato il 09 June 2009 da Holzmann, Categoria: Pubblica Sicurezza
Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di detenzione di armi.
Ultimo aggiornamento al 20 July 2009
attualmente in discussione
Contenuto del Progetto di Legge:
La legislazione in materia di detenzione di armi è assai restrittiva e prevede adempimenti e divieti talvolta poco utili che complicano le procedure amministrative degli uffici amministrativi delle questure.
à? il caso, ad esempio, dell'obbligo di denuncia per le armi da taglio, che non costituisce affatto una limitazione all'uso improprio delle stesse.
Mentre per le armi da fuoco è sicuramente giustificabile una denuncia di detenzione che fa seguito al nulla osta della questura competente, in quanto è importante conoscere il detentore e i membri del suo nucleo familiare e, soprattutto, pretendere la conoscenza delle nozioni elementari in materia di custodia e di maneggio di un arma da fuoco che ha oggettivi elementi di pericolosità* dovuti anche a semplici negligenze, altrettanto non si può affermare per un'arma bianca.
L'arma bianca, sia essa una spada o un coltello, non è certo più pericolosa di un normale coltello da cucina, di una forbice, di un cacciavite e di altri oggetti di normale utilizzo domestico. à? evidente, quindi, che la semplice detenzione non costituisce, di per sé, un elemento di pericolo oggettivo.
Attualmente l'acquisto di un coltello a doppio filo, di una baionetta antica o di una sciabola è soggetto a successiva denuncia alla questura competente per territorio ai fini del rilascio della relativa licenza. Ciò causa un notevole appesantimento del lavoro amministrativo degli uffici preposti che, come già* rilevato, devono istruire una pratica amministrativa e conservarla, così come il detentore deve a sua volta conservare copia della denuncia nel luogo dove si trova l'arma.
Considerata l'assoluta inutilità* di questa prescrizione, la modifica dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dalla presente proposta di legge, limitando l'obbligo di denuncia alle sole armi da fuoco, sgraverà* le questure da compiti assolutamente inutili.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole:"Chiunque detiene armi" sono inserite le seguenti: "da fuoco".
La cosa, potrebbe essere almeno un inizio, sperando che anche l'Italia si adegui alla normativa vigente in Europa, in materia d'Armi Antiche.
Come già* setto, esiste il sito web http://www.referendumonline.net dove, iscrivendosi, si può lasciare un proprio voto "virtuale" a questo progetto di legge:
http://www.referendumonline.net/votazio ... -armi.html
io, ho già* lasciato il mio voto.
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