
Originariamente Scritto da
Klaus
Guarda... girovagando per il web ho trovato un esempio che può fare al caso nostro.
Abbiamo già* parlato del T.U. che tutela, genericamente, il patrimonio storico-artistico del nostro paese.
Ok.
Ad esso si aggiunge, però, quantomeno, in certi casi, la sacrosanta legge Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, che ritengo sia ancora perfettamente vigente.
All'art. 9 detta legge recita:
"
Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità* e, ove nota, la provenienza."
La conoscevate?
Vi sembra di facile interpretazione e/o gestione? A occhio e croce scorgo almeno due o tre grossi problemini:
1) Chi può definire, in modo oggettivo e tranquillizzante, la locuzione "di notevole valore storico o documentario"?? E su quali basi si può definire un oggetto come tale? Collezionistiche? Puramente storiche? Un elmetto adrian, italiano, con un fregio rarissimo, una corazza Corsi o un elmo Farina rientrano nella categoria? Un elmetto identico a milioni di altri, comune e senza fregi, ma che si possa ricondurre ad un personaggio storico, vi rientra? Chi lo stabilisce? E quando il personaggio storico è definibile "storico"? Per il suo valore storico-politico? Artistico? Militare? Chi lo stabilisce?
2) Perchè si è scelto di tutelare solo le vestigia "relative al fronte terrestre della Prima guerra mondiale"? Se pescando o giocando con le formine, in spiaggia, trovo reperti di notevolissimo interesse, ma relativi al "fronte di mare".... che faccio? Li denuncio?
3) E come e dove si estende il fronte terrestre, visto che parte del territorio che era italiano, oggi non lo è più? Il reperto rinvenuto dieci centimetri al di là* del confine è soggetto a tutela e quindi va denunciato, oppure no? E' fronte anche quello che ieri o oggi era Stato estero? La legge di tutela del patrimonio artistico non tutela, se ben ricordo, oggetti provenienti dall'estero... questa sì? Non se ne parla... quindi anche oggetti provenienti dalla Slovenia potrebbero essere soggetti a tutela... e quelli provenienti dal fronte Francese? Russo? Perchè no? e perchè sì? Chi ce lo dice? E il personaggio storicamente di rilievo di cui si parlava... potrebbe anche essere straniero? Perchè no? e perchè sì?
Porca paletta... facile no?
Tranquilli, però!!
Art. 10, comma 3. "Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall`articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione."
Ve la cavate, quindi, con una sanzione amministrativa...
Ma, attenzione...
A mero titolo di esempio, (improbabile, ma l'improbabile si può verificare...) se su uno stesso oggetto può essere applicata sia le legge di tutela del patrimonio storico artistico che questa legge speciale cosa si fa? Può ben darsi che vi si chieda di rispondere sulla base di entrambi i presupposti...
Di norma, almeno, dovrebbe applicarsi la normativa speciale, che deroga quella generale, specie se meno gravosa per il cittadino: è un principio antico, ma... chi vi trovate davanti... la conosce? Non solo: può anche verificarsi che le autorità* chiamate ad applicare le due normative siano differenti tra loro e quindi che possano procedere ognuna per la propria strada...
E poi: come va effettuata la denuncia? In bollo? Ve l'accettano? Va spedita con raccomandata A.R. (cosa che consiglierei) o esistono formulari?
