Dunque il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell`articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 2, all'articolo 10 comma 3 lettera a) include fra i beni culturali anche le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (cioè vale a dire a chiunque appartenenti!!!);
al comma 4 lettera a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà*; ed alla lettera b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità* o di pregio, anche storico; infine all'articolo 11 include fra i Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela anche i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all`articolo 50, comma 2. (cioè affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista,cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia).
Peraltro all'articolo 88 relativo alle attività* di ricerca riservate esclusivamente al Ministero lo stesso decreto prevede:
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all`articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l`occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell`immobile ha diritto ad un`indennità* per l`occupazione, determinata secondo le modalità* stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità*. L`indennità* può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Infine la mazzata finale arriva dagli articoli 90 e 91 dove si legge:
Art. 90. Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell`articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all`autorità* di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà* di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell`autorità* competente e, ove occorra, di chiedere l`ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell`articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all`impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall`abbattimento che abbiano l`interesse di cui all`articolo 10, comma 3, lettera a). E` nullo ogni patto contrario.

Alla luce di quanto sopra e tenuta conto tutta l'analoga normativa precedente e quella attualmente vigente in materia se ne deduce che è consigliabile non effettuare da nessuna parte ricerche col metal detector, sul suolo italiano, perchè si rischia di incorrere volenti o nolenti in seri reati perseguibili ai sensi di legge (artt. 160 e seguenti dello stesso Dlgs 42/2004 e vigenti codice civile e penale qualora si incorra anche nel reato di furto o peggio oltrechè quello di danneggiamento).

Credo a onor del vero, come sopra accennato, che non sia al momento sia davvero sconsigliabile effettuare ricerche e scavi col metal detector, benchè qualcuno forse lo faccia, almeno fino a che non uscirà* una esplicita normativa che lo consenta.