Sempre dai Trattati di Parigi 1947

Art. 48.

1.
a. Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.

b.Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate,le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, lequali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loroimportanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.

2.La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà* effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà* esserecompletata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

3.Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.

4.

a.Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente perl'uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra. b.Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente asoddisfare esigenze di ordine interno o didifesa locale delle frontiere.

5.In una zona costiera della profondità* di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e fra l'Italia e ilTerritorio Libero di Trieste e il parallelo 44º50'N e nelle isole situatelungo tale zona costiera, l'Italia non dovrà* stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già* esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né ilavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti,purché la capacità* di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

6.Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17'45º E, l'Italia non dovrà* costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né ilavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità* di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà* autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.