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[DOC] Smantellamenti - I Trattati di Parigi 1947
I trattati di Parigi furono firmati nella capitale francese il 10 febbraio 1947 fra
- gli Alleati vincitori della Seconda Guerra mondiale :
USA, URSS, Regno Unito, Francia, Polonia, Iugoslavia, Cecoslovacchia e Grecia
- e gli sconfitti alleati della Germania all'interno dell'Asse Roma-Berlino :
Italia, Romania, Ungheria, Bulgaria e Finlandia.
Trasferimenti territoriali
L'Italia cedeva
- alla Francia: il comune di Tenda e parte dei comuni di Briga, Valdieri e Olivetta San Michele; il passo del Monginevro, la Valle Stretta del monte Thabor, il colle del Moncenisio ed una parte del territorio del colle del Piccolo San Bernardo;
- alla Iugoslavia: il territorio di Zara, l'isola di Lagosta e quasi tutta la Venezia Giulia (gran parte dell'Istria), del Carso triestino e goriziano, e l'alta valle dell'Isonzo;
Le colonie italiane:
- alla Grecia l'arcipelago del Dodecaneso;
- alla Cina la Concessione di Tianjin.
- la Libia passava sotto occupazione inglese
- la Somalia Italiana sotto occupazione inglese, poi sotto amministrazione fiduciaria ONU sotto controllo italiano fino al 1960
- l'Eritrea diventava parte dell'Etiopia
- l'Etiopia ritornava ufficialmente indipendente (lo era già* dal 1941)
- l'Albania ritornava indipendente nei confini del 1940 (lo era già* dal 1943)
La Romania
- recuperava la Transilvania del Nord trasferita da Hitler all'Ungheria,
- lasciava la Bessarabia e la Bucovina all'URSS.
Protezione dei collaborazionisti
Il trattato prevedeva una clausola specifica (articolo 16) per proteggere i collaborazionisti militari e civili che, fin dall'inizio della guerra, avevano appoggiato gli Alleati: "L'Italia non incriminerà* né molesterà* i cittadini italiani, particolarmente i componenti delle Forze Armate, per il solo fatto di aver espresso simpatia per la causa delle Potenze Alleate e Associate o di aver svolto azioni a favore della causa stessa durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente trattato".
Conseguenze militari
Le restrizioni generali di carattere militare (articolo 51) imponevano all'Italia di non possedere, costruire o sperimentare armi atomiche, proiettili ad autopropulsione e i relativi dispositivi di lancio (ad eccezione dei siluri e dei tubi di lancio ad essi associati presenti sul naviglio concesso dal Trattato); era altresì vietato il possesso di cannoni con gittate superiori ai 30 km., di mine e di siluri provvisti di congegni di attivazione ad influenza.
Nel gruppo delle clausole limitative di carattere militare figurava inoltre il divieto di mettere in opera installazioni militari nelle isole di Pantelleria e Pianosa e nell'arcipelago delle Pelagie (articolo 49).
Marina Militare
Le restrizioni riguardanti la Marina Militare Italiana, (articolo 59), vietavano la costruzione, l'acquisto e la sostituzione di navi da battaglia, oltre all'utilizzazione e alla sperimentazione di unità* portaerei, naviglio subacqueo, motosiluranti e mezzi d'assalto di qualsiasi tipo. Il dislocamento totale del naviglio militare in servizio ed in costruzione, eccettuate le navi da battaglia, non doveva superare le 67.500 tonnellate, mentre il personale effettivo non poteva eccedere le 25.000 unità*. Il protocollo navale delle 4 potenze del 10 febbraio 1947 impegnava inoltre l'Italia a mettere a disposizione delle Nazioni vincitrici (in particolare Stati Uniti, Unione Sovietica,Regno Unito, Francia, Jugoslavia, Albania e Grecia)
le seguenti unità* navali in conto riparazioni:
- navi da battaglia : Italia,Vittorio Veneto e Giulio Cesare;
- incrociatori ed esploratori : Emanuele Filiberto duca d'Aosta, Attilio Regolo, Scipione
Africano, Eugenio di Savoia ed Eritrea;
- cacciatorpediniere : 5 unità* classe "Soldati", più l'Augusto Riboty e l'Alfredo Oriani;
- torpediniere : 6 unità* appartenenti a varie classi, fra cui le moderne Aliseo e Fortunale;
- sommergibili : 8 battelli, di cui 3 appartenenti alla recente classe Acciaio;
- navi scuola : Cristoforo Colombo.
In base al Trattato la Marina Militare rimaneva con le due vecchie corazzate Doria e Duilio (in discrete condizioni generali, ma oramai obsolete), 4 incrociatori (i due classe Duca degli Abruzzi e il Raimondo Montecuccoli in buone condizioni, più il Cadorna, subito declassato a pontone scuola e quindi radiato nel '51), altrettanti cacciatorpediniere (di cui uno il Nicoloso da Recco, in mediocri condizioni e posto quasi subito in disarmo) e 36 fra torpediniere e corvette (fra cui le 20 unità* classe Gabbiano, dotate di buone caratteristiche generali). Il panorama era completato dal naviglio minore (una ventina di unità* fra vedette antisom, dragamine e posamine) e da oltre 100 navi ausiliarie e d'uso locale. Di tutte queste unità*, l'unica superstite ancora oggi in servizio è la nave scuola Amerigo Vespucci.
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Grazie per la bellissima esposizione e spero che continui il post in quanto interessantissima.
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Sempre dai Trattati di Parigi 1947
Art. 48.
1.
a. Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.
b.Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate,le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, lequali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loroimportanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
2.La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà* effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà* esserecompletata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
3.Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.
4.
a.Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente perl'uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra. b.Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente asoddisfare esigenze di ordine interno o didifesa locale delle frontiere.
5.In una zona costiera della profondità* di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e fra l'Italia e ilTerritorio Libero di Trieste e il parallelo 44º50'N e nelle isole situatelungo tale zona costiera, l'Italia non dovrà* stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già* esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né ilavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti,purché la capacità* di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
6.Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17'45º E, l'Italia non dovrà* costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né ilavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità* di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà* autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.
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Art. 47.
1.
a. Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.
b.Dovranno intendersi comprese intale sistema soltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia in gruppoche isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferichemilitari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, inmuratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loroimportanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
2.La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà* effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà* essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
3.Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.
4.
a. Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti,in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.
b. Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfareesigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.
5. In una zona costiera della profondità* di 15 chilometri, compresa tra la frontiera franco italiana e il meridiano 9º 30'E, l'Italia non dovrà* stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già* esistenti. Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità* di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
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Art. 59.
1.Nessuna nave da battaglia potrà* essere costruita, acquistata o sostituita dall'Italia.
2.Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d'assalto potrà* essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Italia.
3.La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà* superare 67.500 tonnellate.
4.Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovrà* essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà* sottoposta ad alcunarestrizione.
5.L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un'unità*, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità* non dovrà* superare dipiù del dieci per cento il tonnellaggio della unità* perduta.
6.I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell'Allegato XIII A.
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Art. 56.
1.La flotta italiana attuale sarà* ridotta alle unità* enumerate nell'Allegato XIIA.
2.Unità* supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà* fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.
3.Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità* che siano state prestate alla Marina italiana da altrePotenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità* supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.
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Art. 55.
In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell'ex-milizia fascista o dell'ex-esercito repubblicano fascista potrà* essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell'Esercito, nell'Aeronautica italiana, o nell'Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità* competenti, in conformità* della legge italiana.
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Art. 50.
1.In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a menodi 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell'Italia continentale o demolite entro un anno dall'entrata in vigore delpresente Trattato.
2.In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
3.Non sarà* permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà* procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già* installate.
4.In Sicilia e Sardegna è vietato all'Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l'aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno.
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Cari Utenti
Penso che i forti con le Cupole Gruson e i Krupp 400mm, siano stati distrutti per via di questo trattato..
Ciao!!!
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Anche se credo che siamo comunque molto armati equipaggiati addestrati ed efficienti
i trattati ci fanno un baffo guardate qua http://www.youtube.com/watch?v=QrUXDAhP ... ed&search=
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