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					Re: Nuova proposta di legge in FVG
				
					
						
							Scusate, ma le informazioni (critica) di Rawa, non comprendono le importanti novità introdotte dal Regolamento attuativo (il D.G.R 952, approvato nel giugno del 2012) della legge regionale veneta, in merito al contestato movimento di superficie; 
 il regolamento infatti, chiarisce alcuni concetti e in particolare cosa s’intende per movimento di superficie, estendendo l’azione anche a piccoli movimenti di terra.
 Di seguito vi posto sia il comma 3 dell’art.1 del DGR952 che la relativa analisi.
 
 
 Cosa s’intende per movimento di superficie.
 D.G.R 952 della legge Regionale Veneta n.17
 
 L’Art.1 comma 3 del Regolamento attuativo (DGR952 del 05/06/2012) recita:
 
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 DGR952 - Art.1 Comma 3 I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l'uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l'utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l'esclusione assoluta di operazioni di scavo.
 
 Se da una parte si esclude ogni operazione di scavo, dall’altra si accetta che per togliere il cimelio da dove si trova …..si potranno muovere foglie, rami, sassi, o altro materiale di deposito che copre il cimelio affiorante, l’ unico limite lo detta il successivo Comma 4 sempre dell’articolo1.
 
 Comma 4L'uso dell'attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell'oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi.
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 Quindi possiamo riassumere in questo modo:
 
 Non si può scavare, ma si possono fare tutte quelle azione necessarie a rimuovere il cimelio affiorante, ossia: RIMUOVERE, sassi, foglie, o altro materiale di deposito (anche terra) che copra il reperto affiorante … l’importante è non alterare significativamente lo stato dei luoghi .
 
 CIÒ SIGNIFICA CHE I MODESTI MOVIMENTI DI TERRA O IL MOVIMENTO DEI SEDIMENTI CHE RICOPRONO L’OGGETTO NON SONO CONSIDERATI DALLA REGIONE “SCAVI”.
 
 
 Per quanto concerne la frase scritta da Rawa “compreso lo stupidissimo articolo che permette vietando o vieta permettendo l'uso del MD in veneto” non lo voglio commentare, da che parte sta questo signore, penso che ormai l’abbiamo capito tutti.
 
 A proposito, dalle ultime, in Veneto sono stati in queste settimane fermati parecchi ricercatori, quelli muniti di autorizzazione non hanno avuto nessun problema, quindi il “patentino” funziona!
 
 Come appassionato ricercatore ringrazio di cuore coloro che sacrificando tempo e denaro, si sono battuti in questi anni con audacia, convinzione e determinazione per far varare la legge veneta, legge che permette a tutti noi di continuare serenamente nella nostra passione... per gli amici del FVG, i miei più sinceri auguri…. D'altronde, a sentire i commenti di coloro che dovrebbero proteggere gli interessi degli appassionati, e che invece, vedono solo il loro, la vedo molto dura!
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
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