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1. Chiunque, purché nei limiti dell’ordinamento statale e regionale ed alle condizioni di cui ai presenti articoli, può esercitare attività di raccolta di reperti mobili e cimeli che si trovino in stato di abbandono e giacenti sul territorio Veneto storicamente interessato dalla Grande Guerra.
2. L’attività di raccolta, salvo il caso di cui all’articolo 2 c.5 della L.R. 17/2011, è subordinata ad autorizzazione regionale, da rilasciarsi in base alla legge regionale ed alle presenti prescrizioni, ed è intesa come insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca e costituenti traccia o memoria di quell’avvenimento storico, ad esclusione di resti umani o pertinenza.
3. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo.
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
Comincio un sacco di cose e non ne finisco nes
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