Per chi avesse ancora dubi,eccovi la Circolare esplicativa della suddetta LEGGE (ripeto: Legge dello Stato!!!)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 6 MAGGIO 1997, N. 559/C-50.065-E-97
"Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria"
(G.U. 28/5/1997,serie gen. n 122)
à? stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per
il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività* venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a
millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto i quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra,
riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le
caratteristiche tecnico funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere
contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi
possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività* venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle
Armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono
da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività* venatoria:
a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o
a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6
millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano
cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza
inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dall'attività* venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a
millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.
La presente circolare sarà* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. il Ministro: Masone
Purtroppo qualcuno una mattina si è alzato,ed ha tolto dal sito della Polizia di Stato la dicitura "arma da caccia" da TUTTE le armi che camerano il 7,62x39....ciò non è giusto!!!! Tale calibro,è da considerarsi a tutti gli effetti,come calibro "da caccia"...assieme alle armi lunghe che lo camerano!!! Ak 47 Kalashnikov compreso!!!
Concludo con questo comma dell'art. 2 della 110/75:
"Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari."
Spero di non essere andato troppo OT,e spero di nonnessere stato interpretato come polemico...non lo sono affatto!!! Mi piace la chiarezza,tutto li. Ciao a tutti,Paolone

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