Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13

Discussione: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

  1. #1
    Collaboratore
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Località
    Liguria
    Messaggi
    8,022

    Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Così nasce la Benemerita... Corpo dei Carabinieri Reali

    Rientrato in Piemonte dopo la caduta di Napoleone, Vittorio Emanuele I di Savoia costituì il Corpo dei Carabinieri ispirandosi alla Gendarmeria francese. Napoleone, che aveva letteralmente messo a soqquadro l'Europa per un buon decennio, era stato appena dichiarato decaduto dal suo imperiale titolo il 3 aprile 1814 e Vittorio Emanuele I di Savoia poteva finalmente fare ritorno, sull'onda della Restaurazione, al suo Regno di Sardegna. I suoi possedimenti comprendono, oltre all'isola, i ducati di Savoia, Aosta, Monferrato, Nizza, Oneglia, le città* di Alessandria, Voghera, Tortona, Vigevano e le zone della Val Sesia, Val d'Ossola, Lomellina. La situazione politica in Italia era dominata allora da due fattori largamente coincidenti: Austria e Restaurazione.
    Un potente ed efficiente caposaldo dell'Impero d'Austria è quindi rappresentato dal Regno lombardo - veneto, da cui si irradia l'influenza politica verso i più piccoli Stati italiani. Tra questi vi sono: il ducato di Modena; il ducato di Parma; il granducato di Toscana (tutti e tre con regnanti imparentati con la famiglia imperiale austriaca degli Asburgo); lo Stato pontificio, in cui la fazione politica conservatrice aveva avuto il sopravvento; il regno delle Due Sicilie, il cui sovrano, Ferdinando I, aveva appena abrogato la costituzione. In tutti questi Stati prevale un orientamento politico conservatore che favorisce la stretta intesa con l'Austria contro ogni ritorno rivoluzionario o libertario. Non solo le polizie sono attive nel ricercare gli elementi dissidenti, ma talvolta vengono costituite società* segrete il cui scopo è di appoggiare con ogni mezzo il nuovo ordine reazionario.
    Anche in Piemonte giocava l'accoppiata Austria - Restaurazione nel determinare il clima politico, inasprito dal fatto che il precedente governo si era retto sulla potenza militare dei francesi invasori. L'ordine pubblico, come era prevedibile dopo un simile rivolgimento politico, era quanto mai precario ed era gestito a stento dagli elementi della disciolta Gendarmeria di istituzione francese. In Francia la Gendarmeria aveva origini medievali con la delega del re ad un maresciallo dei potere giudiziario in zona di guerra. Allo scopo di controllare gli eccessi cui volentieri si abbandonavano le sue truppe dopo le battaglie e gli assedi, il maresciallo disponeva della "maréchaussée" (appunto un maresciallato), composta da compagnie di polizia e da giudici, che formavano tribunali militari.
    L'intelaiatura di comando di questa polizia e della giustizia militare era costituita dai prevosti che erano a capo dei tribunali. Le competenze strettamente militari dei prevosti continuarono con la creazione di eserciti permanenti, cui corrispose l'istituzione di prevosti provinciali per controllare le guarnigioni. L'estensione a compiti di polizia civile avvenne nel 1536 con la decisione del re Francesco I di Valois di affidare ai prevosti la repressione dei cosiddetti delitti di strada, cioè del brigantaggio. Questo concetto fondamentale di duplice polizia civile e militare in un unico corpo sopravvisse alla Rivoluzione Francese ed è tuttora presente nell'ordinamento di polizia francese.
    Dopo essere sbarcato l'8 maggio a Genova, il vecchio re si affretta a cancellare tutte le vestigia dell'odiato passato rivoluzionario. Tuttavia comprende piuttosto rapidamente che è necessario creare uno strumento che svolga le essenziali funzioni della Gendarmeria. La funzione sopravvive, il nome cambia. Nel giro di un mese l'opinione nei quadri dirigenti della corte si consolida intorno alla soluzione del problema del mantenimento dell'ordine. Il barone Des Geneys, Maggiore Generale delle Armate di Fanteria e Capo Squadra della Marina, in un appunto comunicava che «esaminando anche lo stato attuale delle fortunate regioni ritornate sotto il paterno dominio del loro legittimo Sovrano, non si può fare a meno d'esser vivamente impressionato dalle grandi minacce che dovunque si celano contro la tranquillità* pubblica, delle quali non si possono individuare altre cause fuorché le passate peripezie e gli straordinari felici eventi, i quali devono giustamente far sperare in un avvenire fortunatissimo»
    Riflettendo poi sui mezzi coattivi per reprimere il disordine, si osserva come sarebbe «sia opportuna che efficace l';istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali. Esso potrà* ancor più rendersi utile con la nuova formazione progettata che non solo darà* maggior forza con l'aumento del numero degli effettivi, ma più ancora con l'immissione degli eccellenti Ufficiali, che fondatamente si spera di incorporare».
    Fu così che nel giugno del 1814 fu stilato dalla Segreteria di Guerra (un equivalente dell'attuale Ministero della Difesa) un "Progetto di istituzione di un Corpo militare per il mantenimento del buon ordine" a firma del capitano reggente di Pinerolo, Luigi Prunotti. In diciotto articoli veniva redatto un regolamento che servì di base a successivi documenti. Il 16 giugno dello stesso anno fu completato un secondo studio, 'll Progetto d'Istruzione Provvisoria per il Corpo dei Carabinieri Reali", controfirmato dal Generale d'Armata Giuseppe Thaon di Revel.
    In questo progetto si prevedevano molteplici compiti che, in un italiano un po' più moderno del testo originale, suonano così: «Si farà* ogni giorno da due carabinieri d';ogni Brigata a cavallo un giro di pattuglia sulle strade principali, quelle di traversa, sulle strade vicinali, nei comuni, casali, cascine ed altri luoghi del distretto di ciascuna Brigata... I Marescialli e Brigadieri marceranno coi Carabinieri per i suddetti giri di pattuglia, anche per i compiti di servizio sia ordinario che straordinario... I Carabinieri arresteranno i malviventi di qualunque specie anche se semplicemente sospetti, colti in flagrante contro i quali la voce dei cittadini richiederà* la loro azione».
    I casi straordinari d'intervento dei costituendi carabinieri comprendevano anche: furti con scasso, commessi da bande di malviventi, incendi ed assassini; rapine a corrieri governativi, diligenze cariche di munizioni o soldi dello Stato; rapimenti; repressione dello spionaggio; repressione del contrabbando e dell'accaparramento di granaglie e viveri; lotta ai falsari. Il progetto prevedeva la formazione di una sorta di Ministero degli Interni, detto 'Buon Governo", con la funzione di sovrintendere all';apparato di polizia, di cui i carabinieri sono la forza militare a disposizione.
    [attachment=11:19byxj9v]V.Emanuele.jpg[/attachment:19byxj9v]
    LE REGIE PATENTI

    Tutto questo lavoro di preparazione culminò con la promulgazione delle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che segnarono la nascita dei Carabinieri. Le patenti costituivano un atto ufficiale con il quale si dava formalmente il via a progetti di particolare rilievo per lo Stato e si stabilivano compiti e competenze per il progetto in questione.
    Il preambolo dello storico documento, che ci siamo preoccupati di aggiornare nel frasario. esprime in modo sufficientemente chiaro e intelligibile le circostanze della nascita del Corpo dei Carabinieri Reali.
    «Per ristabilire ed assicurare il buon ordine, e la pubblica tranquillità*, che le passate disgustose vicende hanno non poco turbata a danno dei buoni e fedeli Nostri sudditi, abbiamo riconosciuto che sia necessario mettere in atto tutti quei mezzi, che possono essere confacenti per scoprire e sottoporre al rigore della Legge i malviventi ed i male intenzionati, e per prevenire le perniciose conseguenze, che da simili soggetti, sempre odiosi alla Società*, possono derivare a danno dei privati cittadini, e dello Stato. Abbiamo già* a questo fine dato le Nostre disposizioni per stabilire una direzione generale di Buon Governo, specialmente incaricata di vigilare al mantenimento della sicurezza pubblica e privata, e di affrontare quei disordini, che potrebbero turbarla. E per avere i mezzi più pronti ed adatti allo scopo prefisso con una forza ben distribuita.
    Abbiamo pure ordinato la formazione (che si sta compiendo) di un Corpo di militari, distinti per buona condotta e saggezza, chiamati col nome di Corpo dei Carabinieri Reali. Essi avranno le speciali prerogative, attribuzioni, ed incombenze finalizzate allo scopo di contribuire sempre più alla maggiore prosperità* dello Stato, che non può essere disgiunta dalla protezione e difesa dei buoni e fedeli Sudditi nostri, e dalla punizione dei colpevoli». Tra gli articoli che segneranno profondamente la natura dell'istituzione per i secoli successivi vanno anche citati
    �l'articolo 6: «Le deposizioni dei Nostri carabinieri Reali avranno la stessa forza delle deposizioni dei testimoni»;
    â?¢l'articolo 11: «I carabinieri Reali non potranno essere distolti dalle Autorità* Civili o Militari dall'esercizio delle loro funzioni, salvo in circostanze di urgente necessità*, nel qual caso dovrà* essere inviata al Comandante del Posto una motivata richiesta scritta, cui lo stesso Comandante dovrà* aderire»;
    â?¢l'articolo 12: «Il Corpo dei Carabinieri Reali sarà* considerato nell'Armata il primo fra gli altri, dopo le Guardie del Corpo».
    [attachment=10:19byxj9v]regie patenti.jpg[/attachment:19byxj9v]
    COMPETENZE

    Quello che si configura nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814 é dunque un corpo di élite, con ampie competenze in materia di ordine pubblico, la cui funzione di protezione della stabilità* interna è considerata talmente importante da venir solo dopo la salvaguardia della persona del sovrano stesso. Questa posizione di preminenza dell'Arma verrà* riconfermata in tutti i regimi successivi, fatta eccezione per quello fascista che istituì (ma senza troppo successo, va precisato) un contraltare nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN).
    Nei primi dell'agosto 1814 veniva emanato l'apposito "Regolamento per l'istituzione del Corpo", in cui sono fissati e specificati molti ruoli già* delineati negli studi preparatori di giugno.
    Sempre in quei giorni (3 agosto) una Lettera Patente nomina Presidente Capo di Buon Governo il Generale d'Armata Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea, il quale è contemporaneamente Governatore della città*, cittadella e provincia di Torino. In quanto Presidente del Buon Governo, il Thaon di Revel è da considerare anche il primo comandante generale del corpo. Sei giorni dopo, insieme alla nomina del "Signor Conte Provana di Bussolino, colonnello comandante d'esso Corpo" con l'incarico di procedere alla formazione del medesimo ed all'assegnazione degli incarichi, la Determinazione sovrana (9 agosto) stabilisce l'articolazione del Corpo in carabinieri a cavallo e carabinieri a piedi, nonché i lineamenti generali della divisa.

    L'ORGANICO INIZIALE

    La forza con cui i carabinieri cominciano ad operare é di 27 ufficiali e 776 tra sottufficiali e truppa (che allora venivano chiamati Bass'uffiziali e bassa forza). Più precisamente gli ufficiali comprendono: un colonnello con il suo aiutante maggiore, quattro capitani, dieci luogotenenti (i nostri attuali tenenti), dieci sottotenenti ed un quartiermastro. Quest'ultimo aveva funzioni logistico-amministrative e si occupava, fra le altre cose, di vitto, casermaggio e assegni. I sottufficiali erano: quattro marescialli d'alloggio a piedi e tredici a cavallo, cinquantuno brigadieri a piedi e sessantanove a Cavallo ed infine 277 carabinieri a piedi e 367 a cavallo. Il maggiore costo della forza montata rispetto a quella appiedata era compensato dalla superiore mobilità* e dal maggiore raggio di azione e controllo. Non dobbiamo dimenticare che un uomo a piedi non supera una velocità* media di cinque chilometri orari.

    12 DIVISIONI

    Il Corpo venne articolato in Divisioni (corrispondenti agli attuali gruppi territoriali), una per provincia e comandata da un capitano. Ne furono previste dodici, ma quelle costituite immediatamente furono soltanto sei: Torino, Savoia, Cuneo, Alessandria, Nizza e Novara. Ogni divisione aveva sotto di sé una serie di Luogotenenze, guidate da un luogotenente o da un sottotenente. Queste coordinavano l'ultimo anello ordinativo della catena, le Stazioni, che erano capillarmente distribuite su tutto il territorio e comandate da marescialli o brigadieri.
    L'obiettivo di costituire una prima linea di difesa territoriale e di coprire sistematicamente il territorio per il controllo della criminalità* fu considerato di primaria importanza ed è rimasto praticamente lo stesso fino ai nostri tempi.

    UNA SELEZIONE SEVERA PER ENTRARE NELL'ARMA

    Come per tutti i corpi scelti, e in particolar modo per quelli addetti alla sicurezza interna, si pose il problema molto delicato dei criteri di reclutamento.
    Da un lato il problema veniva risolto dando accesso quasi esclusivo a chi avesse prestato servizio per quattro anni in altri corpi. Diversamente da quanto avviene oggi (accesso per concorso diretto), quella disposizione garantiva la presenza di persone che fossero già* pienamente formate alla disciplina ed alla vita militare. La validità* di questo concetto è stata ripresa nel corso di questi ultimi due anni da diverse proposte che mirano a restringere nuovamente il reclutamento di tutti i corpi di polizia solo ai volontari a ferma biennale nei corpi militari.
    Due ulteriori filtri per l'aspirante carabiniere di allora erano rappresentati dal requisito di statura pari a non meno di 39 oncie (circa un metro e settantacinque) e da quello di saper leggere e scrivere. In un'epoca nella quale l'analfabetismo toccava valori normali almeno dell'80 per cento e la statura media risentiva di una dieta povera di proteine e lipidi, si trattava di requisiti davvero molto severi. Non meno importanti erano naturalmente le caratteristiche politiche del personale reclutato. Molti elementi della precedente Gendarmeria erano stati esonerati dal servizio di quel corpo perché ritenuti fedeli alla monarchia sabauda o perché sospettati di liberalismo dall'occhiuta polizia politica napoleonica. Proprio questi costituirono un nucleo fedele di appartenenti alla neonata istituzione. Altrettanto attenta era la scelta degli ufficiali, anche se si fece particolare attenzione alla loro competenza acquisita nelle armate napoleoniche.

    GLI ZAR

    L'emergenza della situazione interna del Regno di Sardegna faceva rapidamente chiudere un occhio sui precedenti, nonostante il clima di restaurazione imperante. Del resto qualche decennio prima il primo nucleo di professionisti degli eserciti della Rivoluzione Francese era di nomina regia e molti brillanti ufficiali delle armate bolsceviche nella guerra civile del 1917-1921 avevano fatto carriera con il regime zarista. Un incentivo non trascurabile al reclutamento volontario é offerto dalla paga: cinquecento lire per un carabiniere a piedi e mille per uno a cavallo sono una somma di tutto rispetto in quel secolo, Un'altro, utile per il morale e lo spirito di. corpo, fu impiegato secondo la raccomandazione formulata il 23 giugno 1814 al re dal comandante interinale della Gendarmeria, il capitano Camillo Beccaria, poi passato nei CCRR. Il capitano proponeva che «i gendarmi facciano uso al colletto degli alamari d'argento... questa distinzione avrebbe invitato molta gioventù civile a passare nel Corpo e nulla costerebbe a Sua Maestà*»

    SIMILITUDINI CON I GRANATIERI

    I famosi alamari d'argento erano in comune con un altro corpo scelto: i granatieri. Che cosa avevano in comune due corpi dalle mansioni così diverse e perché uno dei distintivi dei carabinieri è proprio una granata, la famosa "fiamma"? La parola carabiniere, di per sé, non era affatto nuova. Derivava dall'arma, la carabina, caratteristica di reparti di fanteria leggera, che avevano a disposizione anni di maggiore precisione, gittata e distruttività*, come appunto la carabina e la granata. I fanti di questi reparti avevano un addestramento superiore perché, a differenza dei loro colleghi della fanteria di linea, costretti a muoversi in formazioni pesanti e a contatto di gomito, dovevano possedere maggiore mobilità* ed iniziativa.
    Infatti l'introduzione delle armi da fuoco, per quanto avesse decretato gradualmente la fine della vecchia cavalleria feudale, non aveva affatto sconvolto la concezione degli ordinamenti tattici fondamentali. Attraverso le sanguinose battaglie della Guerra dei Trent'Anni fino ai grandi scontri napoleonici era sempre rimasto il problema di corno coprire i fianchi di formazioni di fanteria imponenti, ma vulnerabili, e di come garantirsi un nucleo duro di fanti da usare come riserva decisiva. Ecco perché gli insegnamenti delle fanterie macedoni e romane erano rimasti una fonte di ispirazione continua per i grandi capitani. Se la falange era coperta dagli armati alla leggera detti psiliti, i manipoli delle legioni si avvalevano dei veliti per le scaramucce iniziali ed il velo di protezione, la fanteria di linea del XIX secolo (che forniva la massa) era accompagnata da fanteria leggera come tiragliatori, bersaglieri, carabinieri, cacciatori e granatieri.
    Più tardi in molti eserciti, da Federico il Grande fino alla guerra franco-prussiana, i granatieri costituirono la riserva scelta da impiegare nelle situazioni critiche. A dispetto dei suo nome, la fanteria leggera continuò dai tempi di Luigi XIV, il Re Sole, ad aumentare di numero così come la cavalleria leggera per l'importanza e la flessibilità* dei suoi compiti. L'esercito sardo-piemontese si adegua già* nel 1792 con il re Carlo Emanuele IV, il quale fa arruolare una centuria di cacciatori scelti.
    I cacciatori, che nell'Impero Austriaco e nel Regno di Prussia si chiamavano Jäger (cacciatori), nel giro di due anni cambiano la denominazione in cacciatori carabinieri. L'osmosi di funzioni, simboli e tradizione che si verificò tra le fanterie leggere sardo-piemontesi portò così fin dai primi anni di vita del corpo all'adozione delle granate sulle falde della divisa.

    IL REGOLAMENTO IN 10 ARTICOLI

    Se le Regie Patenti del luglio 1814 segnano la nascita dei carabinieri, il regolamento stilato un mese dopo fornisce la prima ossatura concreta dei compiti del corpo. Merita di essere riportato nella sua interezza perché, cambiando i tempi e le situazioni, ben poco sembra essere mutato nei compiti principali di questa istituzione in questi ultimi 170 anni. Non stupisca la brevità* del regolamento: più di un secolo fa le strutture e la società* che le esprimeva erano molto meno complesse di quanto non siano al giorno d'oggi. I trattati generalmente stavano in una pagina, mentre gli odierni trattati di disarmo possono essere scambiati per elenchi del telefono.
    "Regolamento per l'istituzione del Corpo"
    â?¢Di far regolarmente le pattuglie e le corse sulle grandi strade, traverse, e specialmente sui luoghi sospetti...
    â?¢Di raccogliere e prendere tutte le informazioni sui delitti pubblici e notificarli alle autorità* competenti.
    â?¢Di ricercar e inseguire i malfattori.
    â?¢D'invigilar i mendicanti, vagabondi, e la gente senza mestiere, e specialmente le persone che saranno indicate ai medesimi come sospette...
    â?¢Di portar massima diligenza nel visitare i viandanti onde veder se portino armi proibite, tanto nell'occasione che si domandano a questi le carte opportune, che in qualunque altra.
    â?¢Di stender processi verbali (rapporto o verbale, n.d.r.) di tutti i cadaveri ritrovati sulle strade. nelle campagne o tratti d'acqua, e d'avvisar il più vicino Ufficiale del loro Corpo, che sarà* tenuto di trasferirsi di persona sul luogo, tosto che gliene sarà* dato l'avviso.
    â?¢Di stender similmente processi verbali degli incendi, rotture (scassi, n.d.r.), assassini, e di tutti i delitti che lasciano degli indizi dopo che sono stati commessi.
    â?¢Di stender parimenti processo verbale di tutte le dichiarazioni che saranno fatte ai membri dei corpo... dagli abitanti, vicini, parenti, amici, e altre persone in istato di somministrar (fornire, n.d.r.) indizi ed informazioni sugli autori dei delitti, e sui loro complici.
    â?¢Di tenersi a portata di riunioni numerose, come fiere, mercati, feste, balli pubblici nelle campagne etc.
    â?¢Di tener la polizia sulle pubbliche strade, di mantener le comunicazioni e i passaggi liberi in tutti i tempi.
    â?¢Con la sciabola e la carabina
    â?¢LE ARMI DEL CORPO. Così la Determinazione sovrana del 9 agosto 1814 fissava con precisione l'armamento nel suo undicesimo articolo: «L'armamento per gli individui del Corpo dei Carabinieri Reali deve consistere in una carabina per quelli a cavallo, ed un fucile per quelli a piedi della qualità* la più leggera. Avrà* ognuno di essi individui una sciabola, col cinturone a tracolla ... ; ed inoltre per quelli. a cavallo due pistole di fonda». Con il successivo "Regolamento per gli uniformi" (8 novembre) l'armamento fu ulteriormente specificato.
    â?¢I carabinieri a cavallo portavano: una carabina di modello corto ed una sciabola lunga, più due pistole di fonda per gli ufficiali. Quelli a piedi avevano: un fucile corto, la baionetta ed una sciabola corta, detta daga (che di fatto è la stessa ancora oggi). Allora, e praticamente fino alla prima guerra mondiale, la distinzione tra equipaggiamento militare e da polizia praticamente non esisteva e nei carabinieri la mancanza di uno strumento tipico di polizia come il manganello è durata fino ai nostri giorni. E i carabinieri sono stati impiegati spesso in compiti di ordine pubblico, dovendo adattarsi e adattare l'equipaggiamento alle diverse
    funzioni. In tempi come i nostri, abituati a quei prodigi della tecnica che sono le mitragliette o alle armi a raffica controllata di cui si parla, riesce piuttosto difficile immaginarsi come fossero e soprattutto come funzionassero le armi dei primi carabinieri.
    â?¢Tanto la carabina quanto il fucile modello 1814 derivavano dallo sperimentato fucile francese modello 1777. Si trattava di un fucile a pietra focaia, ad anima liscia e naturalmente ad avancarica. La carabina era fabbricata in due versioni: lunga da artiglieria e corta da cavalleria. Anche il fucile poteva essere lungo per la fanteria di linea o corto per i cacciatori. I carabinieri adottavano in entrambi i casi le armi più corte, che erano anche leggere e maneggevoli. Tradizionalmente la carabina avrebbe dovuto essere ad anima rigata, allo scopo di favorire una maggiore precisione, ma nel caricamento ad avancarica questo era uno svantaggio perché richiedeva più tempo per forzare la palla di piombo nella canna. La carabina pesava 3,3 chilogrammi, era lunga 1.090 millimetri ed aveva il calibro di 17 millimetri. Oggi un calibro del genere si userebbe soltanto per una mitragliera pesante, capace di perforare diversi millimetri di acciaio, ma allora era necessario per compensare la scarsa efficienza balistica della tradizionale munizione a palla.
    â?¢Il volenteroso che volesse cimentarsi nel tiro con una simile arma ad avancarica (esistono delle associazioni di appassionati che usano repliche perfette) scoprirebbe che sarebbe necessaria una sequenza di movimenti decisamente complessi e che comportano una perfetta coordinazione. Il fucile va poggiato col calcio a terra, poi bisogna mordere la cartuccia (che era proprio di carta) e versare la polvere nella canna e con la bacchetta calcare la polvere. Subito dopo deve essere introdotto lo stoppaccio (per assicurare la tenuta dei gas di scoppio) e la palla, ambedue calcati sempre con la bacchetta. Infine con il resto della polvere si riempie il bacinetto, lo si chiude con la batteria e finalmente si arma il cane.
    Il bacinetto è uno scodellino che contiene la polvere per trasmettere la fiamma alla carica nella canna. La batteria altro non era che una piastrina a forma di "L" su cui strisciava la pietra focaia portata dal cane e che si apriva al momento giusto perché le scintille della pietra incendiassero la polvere nel bacinetto.
    â?¢A questo punto se la pietra focaia è stata affilata, la polvere non cade dal bacinetto, non piove e non si è commesso nella foga del combattimento l'errore di caricare due volte il fucile, si può ragionevolmente sperare che il colpo parta. Quanto alla precisione, è tutt'altro discorso: è appannaggio di pochi tiratori scelti, altrimenti non resta che il tiro quasi a bruciapelo. E quando si diceva a bruciapelo era proprio così, perché il colpo faceva una gran fiammata.
    â?¢Il fucile a pietra focaia è, come ormai si è capito, un'arma di costruzione assai semplice, ma alquanto difficile da usare. Insomma una di quelle cose del buon tempo antico che nessuno rimpiange.
    [attachment=9:19byxj9v]primo regolamento.jpg[/attachment:19byxj9v]

    ADDESTRAMENTO

    E' anche facile comprendere che con queste armi era necessario un addestramento meccanico, quasi ossessivo, per tirare con celerità* e freddezza sotto il fuoco nemico, e soprattutto che, dopo un po' di fucilate, l'arma risolutiva restava quella bianca, baionetta o sciabola.
    â?¢Le pistole funzionavano con lo stesso principio, ma non venivano portate sulla persona, bensì agganciate alla sella nella fonda, da cui derivò l'attuale fondina.
    â?¢Infine il "Regolamento per gli uniformi" (che recano la data dell'8 novembre 1814) stabiliva minuziosamente la divisa del neocostituito corpo. La divisa era concepita essenzialmente per essere comoda e non impacciare i movimenti, ma era pur sempre una di quelle splendide divise ottocentesche eleganti, ricche di simboli e decorazioni di cui le attuali da cerimonia sono generalmente pallidi epigoni.
    â?¢Il colore dominante della divisa era il turchino e, nonostante la necessità* di far bella figura comune a tutti gli eserciti del tempo, le esigenze della praticità* erano rispettate il più possibile perché si trattava di dare al carabiniere un capo di abbigliamento che risultasse funzionale in ogni circostanza, dall'esercitazione all'inseguimento di un malvivente. E' interessante rilevare come il colore turchino, nella più moderna variante del carta da zucchero, sia stato ripreso recentemente dalla nuova divisa estiva dei carabinieri.
    Il pennacchio dell'alta tenuta non era rosso-blu - sarà* una caratteristica che verrà* più tardi - ma turchino.
    â?¢BARBA E CAPELLI. Severi erano i regolamenti per il taglio dei capelli e per quel che riguardava barba e baffi. Non si trattava, come potrebbe sembrare, soltanto di una fissazione più o meno tipicamente militare per l'uniformità* (la stessa uniforme ha proprio questo significato), ma una preoccupazione di carattere igienico e politico.
    â?¢Il taglio corto dei capelli si rivelava indispensabile per ragioni estetiche e di disciplina, ma anche e soprattutto per il controllo e l'eliminazione dei pidocchi, una piaga diffusissima in tempi nei quali i livelli di igiene erano molto bassi e non esistevano pesticidi o shampoo efficaci.
    â?¢Invece capelli e basette lunghi, insieme ai baffi ed al pizzetto, avevano connotati indiscutibilmente rivoluzionari. Non è tiri caso che tanti patrioti del Risorgimento avessero capelli lunghi e portassero la barba. Chiunque poi ricordi il '68 saprà* che anche allora si poteva agevolmente distinguere a colpo d'occhio l'affiliazione politica di uno studente semplicemente dall'insieme del suo abbigliamento.
    â?¢I carabinieri dovevano esprimere anche nei dettagli il fatto di essere i difensori dell'ordine dinastico sabaudo ricostituito. Equipaggiati di tutto punto, regolamentati in tutti gli aspetti essenziali, guidati da ufficiali competenti e lentamente amalgamati in un corpo di saldo morale, i carabinieri erano pronti a fare il loro ingresso nella storia.

    LA DIVISA

    â?¢Budriere, rangona, dragona, grillò non sono termini di un vecchio romanzo di cappa e spada, ma appartengono ai termini tecnici usati nel "Regolamento per gli uniformi" (allora l'uniforme era di genere maschile) dell'8 novembre 1814.
    â?¢Vediamo un po' più da vicino l'abbigliamento del nostro avo carabiniere.
    â?¢La base, secondo il Regolamento, era costituita da un abito "di panno color turchino, tagliato in modo che si adatti al corpo: sarà* interamente abbottonato sul davanti sino alla cintura con nove grossi bottoni, e sarà* assai comodo sul petto per non impedire il respiro e lasciare libertà* di aprire le spalle".
    Maniche, falde e calzoni, altro tipico impaccio per il soldato del tempo, dovevano essere comodi ed opportunamente dimensionati per non impedire i movimenti.
    Sopra poteva essere indossato un ampio cappotto di lana turchino per i carabinieri a piedi, mentre quelli a cavallo avevano un "mantello con maniche, colletto montante, ed una pellegrina, che discenda sin sotto il "gomito, abbottonata sul davanti". La pellegrina era una mantelletta corta da indossare sopra il mantello ed era prima caratteristica dei "romei", i pellegrini in viaggio per Roma.
    I militi a cavallo portavano gli stivaletti, mentre quelli a piedi le mezze ghette da fanteria. Già* proprio le ghette di Paperon de' Paperoni, solo che quelle dei carabinieri erano di maglia di lana nera.
    Una parte di rilievo era assunta dalle buffetterie di "buffala" bianca. Ridotte nell'uniforme attuale quasi sempre a simbolo distintivo, erano l'imbracatura essenziale per il trasporto di armi e munizioni.
    Il carabiniere a cavallo aveva: un cinturone bianco con pendagli per agganciarvi la sciabola lunga; la dragona da legare all'elsa della sciabola; la bandoliera con la classica giberna per polvere e palla, fregiata dalla granata in ottone, la rangona con un crocchio in ferro per agganciare la carabina quando si cavalcava. Bandoliera e rangona si sovrapponevano da destra a sinistra sul petto e sulla spalla.
    â?¢Ecco finalmente la spiegazione di alcuni dei termini misteriosi incontrati all'inizio.
    â?¢La dragona è un laccio con fiocco che viene legato per un capo all'elsa della spada e per l'altro avvolto intorno al polso. Lo scopo è di rendere salda la presa dell'arma durante il combattimento a cavallo. Elemento funzionale inizialmente usato dai dragoni, una truppa di fanteria a cavallo, è diventato con il passare del tempo un elemento puramente decorativo.
    Bandoliera e rangona sono essenzialmente la stessa cosa, una larga striscia di cuoio, ma con funzioni diverse. La prima serve a portare le munizioni contenute nella borsa di cuoio detta giberna. La seconda sorregge la carabina durante i trasferimenti a cavallo. Bandoliera e giberna sono rimaste quasi le stesse nella divisa dei carabinieri di oggi, anche se essenzialmente ridotte al ruolo di distintivo. Nell'esercito la giberna è diventata una sacca di robusta tela mimetica per il trasporto dei caricatori.
    Se per il carabiniere a cavallo poteva sembrare che avesse addosso soltanto una fascia trasversale di cuoio bianco, tutto l'opposto era per il carabiniere a piedi, per il quale bandoliera con giberna e budriere si incrociavano sul petto. Il budriere (o bodriere) era la buffetteria che serviva ad agganciare la daga e il fodero da baionetta.
    Completavano la tenuta una bretella per il fucile, il cinturone ed il fodero da baionetta, questo nero, che andava collegato al budriere.
    Infine c'era la tradizionale lucerna nera, uguale per tutti i carabinieri, un alto cappello a due punte che non li abbandonerà* più.
    E il grillò? Era la voce dialettale piemontese per indicare la grovigliuola d'argento (minuscoli cordoncini) che serviva a decorare le spalline dell'uniforme.
    [attachment=8:19byxj9v]033.jpg[/attachment:19byxj9v][attachment=7:19byxj9v]034.jpg[/attachment:19byxj9v][attachment=6:19byxj9v]029.jpg[/attachment:19byxj9v][attachment=5:19byxj9v]036.jpg[/attachment:19byxj9v][attachment=4:19byxj9v]018.jpg[/attachment:19byxj9v][attachment=3:19byxj9v]017.jpg[/attachment:19byxj9v][attachment=0:19byxj9v]051.jpg[/attachment:19byxj9v]

    IL REGOLAMENTO GENERALE DEL 1822

    Il Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato il 16 ottobre 1822 risultò così completo in ogni sua parte da durare per oltre settant'anni, essendo stato sostituito dal Regolamento Organico e dal Regolamento d'Istruzione e di Servizio approvati il 1° maggio 1892. Esso era suddiviso in quattro parti: parte prima: organizzazione, prerogative, personale;
    parte seconda: relazione del Corpo con le diverse autorità*; parte terza: servizio dell'Arma;
    parte quarta: ordine interno e disciplina, contenenti 631 articoli, seguiti dai seguenti allegati: stato della forza, tabella delle paghe, tabella degli effetti di vestiario (uniformi), piccolo arredo, armamento e bardature, formula del giuramento e da 16 modelli di processi verbali.

    Nei quattro capitoli della sua Parte Prima (comprendenti 110 articoli), il Regolamento Generale, nel riportare la formula caratteristica dell'Istituzione ("Una vigilanza attiva, non interrotta, e repressiva costituisce l'essenza del suo servizio"), confermò le precedenti distinzioni accordate al Corpo, attribuendo ai brigadieri e carabinieri il rango del grado immediatamente superiore e determinando che il maresciallo d'alloggio, da nominare con Regio brevetto, godesse del "privilegio di precedenza a tutti i Bass'Uffiziali dell'Armata"; riaffermando agli artt. 6 e seguenti la spettanza ai Carabinieri delle scorte d'onore ai sovrani ed alla famiglia reale, della custodia all'interno del Palazzo, degli onori ai ministri e governatori.
    Importanti innovazioni furono quelle dell'art. 39 relative all'istituzione della categoria Allievi Carabinieri (v.), della disciplina del grado di appointé (v. appuntato) dal quale venivano tratti principalmente i brigadieri, della istituzione delle Suddivisìoni (v.) e delle modalità* concernenti i cambiamenti di residenza, che tra l'altro eliminarono la prescrizione del limite normale di un anno della permanenza dei capitani e luogotenenti nella stessa sede.
    La corresponsione delle paghe (art. 83 e segg.) ricevette una precisa normativa, allo stesso modo delle ricompense, intese come premi e delle indennità*.

    La Parte seconda del Regolamento (quattro capitoli - articoli dal 111 al 166) trattò nel capitolo 2° delle Dipendenze e doveri del Corpo verso i Ministri, senza innovare sensibilmente quelli antecedentemente stabiliti verso la Segreteria di Guerra, mentre nei riguardi della Segreteria di Stato-Interni, le attribuzioni dei Corpo dei Carabinieri riguardarono in primo luogo la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la tranquillità* interna, la polizia civile e giudiziaria.
    I rapporti periodici ed ordinari con i due Ministeri, della Guerra e degli Interni, dovevano essere tenuti dall'Ispettore Generale senza però escludere la corrispondenza diretta ed immediata da parte degli altri ufficiali dell'Arma "in caso di avvenimenti straordinari" suddivisi dall'art. 117 in 14 casi, tra i quali le "macchinazioni contro il Governo",
    la provocazione alla ribellione, subordinazione delle truppe, spionaggio, "attruppamenti sediziosi" fabbricazione e spaccio di monete false e depositi d'armi.

    Confermata la prescrizione della richiesta scritta da parte delle autorità* giudiziarie, politiche ed amministrative interessate all'impegno dei Carabinieri (richiesta da compilare senza "termini imperativi, come a ragione d'esempio mandiamo, ordiniamo e simili")
    il Regolamento precisò i rapporti dell'Arma con le autorità* suddette, cui venne riconosciuta la facoltà* in caso d'urgenza di chiedere agli ufficiali dell'Arma il concentramento di più Brigate (Stazioni) in deroga al principio di non allontanarle dal loro territorio.
    Il cap. 3° - articoli dal 133 al 142 - trattò principalmente delle Relazioni del Corpo con le Autorità* militari, soffermandosi tra le "Avvertenze conclusive" sugli arresti su mandato dell'autorità* giudiziaria. (I Sindaci, e le altre Autorità* locali devono aderire a tutte le richieste, che loro vengono fatte dai Carabinieri Reali in forza delle Regie Patenti, e del regolamento generale per il Corpo).
    Il capitolo 4° mantenne pressoché inalterata - sotto il titolo "Reviste mensili" –
    quella speciale forma di controllo della forza effettiva presente, in uomini e cavalli già* articolata nel capo III delle Determinazioni Sovrane del 9 novembre 1816.
    Le "Reviste mensili" non furono in seguito esplicitamente abrogate per legge - così com'erano state disposte –
    ma sostituite, nel diverso ordinamento assunto dall'Arma con il R.D. 24 gennaio 1861, dalle visite ordinarie e di sorpresa effettuate dai comandanti diretti delle Stazioni, capitani e luogotenenti, come vedremo più avanti a proposito del Regolamento dei Corpo dei Carabinieri emanato nel 1867.

    La Parte terza del Regolamento in esame - "Servizio dell'Arma" - trattò delle attribuzioni dell'Ispettore Generale dell'Arma (art. 167 e segg.), nuova denominazione assunta dal Comandante dei Carabinieri per volere di Carlo Felice.
    Poiché per la prima volta dalla fondazione del Corpo le attribuzioni del Comandante dell'Arma - ora come Ispettore Generale - furono organicamente e compiutamente trattate, ne riportiamo dei passi, a motivo del palese interesse storico che rivestono:
    "art. 167 - L'Ispettore Generale dell'Arma ha la direzione superiore su tutto ciò che riflette il servizio, e la sorveglianza sulla disciplina, e l'amministrazione del Corpo (...).
    art. 168 - All'Ispettore Generale devono essere direttamente spediti, ed indilatamente dal Comandante dell'Arma nel distretto della Stazione ove succedono, gli stessi rapporti di tutti gli avvenimenti straordinari, che devono essere riferiti ai Ministeri, non che quelli dei gravi mancamenti, che potessero essere stati commessi dai Militari dell'Arma (...)".
    art. 169 - Cade specialmente nelle attribuzioni dell'Ispettore Generale di ordinare ed autorizzare le misure straordinarie, che possono occorrere per il disimpegno del servizio dell'Arma, come riunioni di brigate, perlustrazioni, missioni speciali, e simili, e d'invigilare acciocché i Carabinieri Reali non vengano mai distolti dalle giornaliere loro funzioni, che non s'introducano abusi pregiudizievoli al servizio, e che si mantengano costantemente illesi il decoro, e gli attributi del Corpo" (Il termine "Arma" appare già* in questi primi anni di vita dell'Istituzione nel senso generico di "milizia".
    Diventerà* ufficiale ed antonomastico con il R.D. del 24 gennaio 1861).
    art. 173 - durante l'assenza dell'Ispettore Generale dalla Capitale, il sott'Ispettore ne riempie Le funzioni per gli affari correnti, sottoponendo alla di lui decisione le cose di maggior irriportanza".
    Seguivano, all'art. 174, le attribuzioni del Colonnello, così tratteggiate: "Esercisce l'inerente di lui autorità* su tutto ciò che concerne la disciplina, ed il personale; dirige tuni i rami del servizio, e d'amministrazione.
    Esso rassegna all'Ispettore Generale quanto può concorrere di rimarchevole su questi oggetti, sottoponendogli le misure che avrà* prese, e quelle relative proposizioni che giudicherà* avvantaggiate".
    Le attribuzioni fissate per i comandanti di Divisione appartenevano alla sfera delle responsabilità* direttive del servizio, della disciplina e dell'amministrazione nell'ambito della loro giurisdizione, come quelle dei comandanti di Compagnia, considerati nell'art. 180 come "i punti centrali, dai quali si ricavano i risultati generali del servizio e la situazione caratteristica individuale del Corpo" e dei comandanti di Luogotenenza, cui spettava in particolare, come ai comandanti di Compagnia aventi Stazioni dirette, di recarsi "sulla faccia del luogo" in caso di avvenimenti rimarchevoli e di firmare il foglio di servizio dei Carabinieri in corrispondenza (v.)
    Nel Regolamento Generale dei 1822 vennero ampiamente trattate le norme relative alle girate d'ispezione (v.)
    Le modalità* di queste girate, poi divenute visite periodiche, istituto fondamentale per la disciplina e lo stimolo di rendimento dei militari dell'Arma, sono riportate sotto la voce Visite ai comandi dipendenti (v.).

    Nella Parte terza - capitolo III - del Regolamento in esame seguiva la distinzione tra servizio ordinario delle brigate - che sintetizzava, senza variarle nella sostanza, le già* citate incombenze di cui alle Regie Patenti 15 ottobre 1816 - e servizio straordinario, ripartito in esecuzione di mandati di cattura, inseguimento straordinario di malfattori e perquisizioni, ecc.
    Il capitolo IV enumerava le regole generali da seguire nel servizio ordinario e straordinario, in gran parte antecedentemente fissate, tra le quali: foglio di servizio custodito nel portafoglio (v.); nessun servizio da eseguire con meno di due carabinieri, ad eccezione di quello di ordinanza, libero accesso degli ufficiali e dei sottufficiali nei teatri del distretto del loro comando (art. 232) ecc.
    Anche il capitolo V - "Doveri dei Carabinieri Reali nell'esecuzione del servizio ordinario e straordinario" costituiva un complesso di norme già* ripartite nel Regolamento, ma precedute da una norma generale (art. 233 e segg.) che di per sè impone d'essere riportata: "I Carabinieri Reali, comandati o non comandati, devono stimarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza, ed a tutte ore, e non mai riputarsi dispensati da quella non interrotta vigilanza, che forma lo scopo principale di un Corpo, che sempre deve ricercare la conoscenza dei fatti, dei disegni, che puonno interessare la sicurezza del Trono, turbare la tranquillità* pubblica o privata".
    Il processo verbale (art. 275 e segg.) definito dal Regolamento "rapporto, ossia esposizione genuina, dettagliata, e non prolissa, di quanto si è eseguito, riconosciuto e raccolto" si riferiva alle normali operazioni di servizio d'istituto indicate nei ben sedici formulari posti in appendice al Regolamento stesso, che ne uniformavano la stesura (v. Processo verbale).
    Le corrispondenze (v.) servivano alla traduzione dei detenuti, al trasporto di pieghi e carte di servizio, alla reciproca comunicazione degli ordini o delle notizie che potevano interessare in primo luogo la "sicurezza del Trono e la pubblica tranquillità*" e rafforzare il numero dei militari dell'Arma nel caso che ciò fosse richiesto da qualche operazione.
    Le corrispondenze venivano chiamate anche punti di riunuone.
    Fra i compiti del servizio d'istituto dei Carabinieri era annoverato quello delle traduzioni dei detenuti. Tale servizio fu nel Regolamento disciplinato in ben 50 artt., dal 292 al 342 (v. Traduzioni).
    Anche la mano-forte - cioè quella pronta assistenza che prestavano i Carabinieri a tutte le autorità* ed impiegati per conto del Governo e che ricevono a vicenda - trovò completa trattazione negli artt. dal 343 al 353 (v. Mano-forte) anche per il caso di assistenza a distaccamenti di truppa o militari isolati.

    La parte terza del Regolamento riguardava le ordinanze (v.), le scorte di sicurezza, il servizio di leva, la tenuta degli uffici, il carteggio e il servizio in guerra.
    Poiché per la prima volta vennero chiaramente regolamentati i compiti dell'Arma in tempo di guerra, si riporta integralmente l'art. 436, basilare per la funzione dei Carabinieri in guerra:
    "I Carabinieri Reali chiamati in tempo di guerra presso le armate, possono essere destinati al servizio di polizia militare, come quello puramente di linea; nell'uno e nell'altro caso, devono essi distinguersi sopra le altre truppe per disciplina, attività*, intelligenza e coraggio, talmenteché, mentre per una parte sono destinati più particolarmente al mantenimento dell'ordine nei campi dal Generale in capo, da cui dipendono, offrano per l'altra un'efficace cooperazione nei fatti importanti e decisivi, mai perdendo di vista l'obbligo stretto, che incumbe ai militari scelti ed anziani, del primo corpo del Regio esercito" .

    La Parte quarta del Regolamento "Ordine interno e disciplina" trattò nell'ordine: caserme (v.); doveri religiosi (v. Religione - v. Assistenza spirituale); ordinario (v.); prodotti eventuali; matrimoni (v.); ammalati; tenuta (v. Uniforme); disciplina: mezzi di punizione; consiglio di disciplina; mancamenti di disciplina ed applicazione delle punizioni (v. Mancanze caratteristiche);
    Il Regolamento Generale del 1822 ha rappresentato un complesso di norme così completo da guidare per 70 anni la condotta dell'Arma, sia nel corso dei grandi eventi che si succedettero in tale periodo di tempo, sia nelle variazioni del suo ordinamento e nello svolgimento della sua vita interna.
    Esso venne infatti sostanzialmente modificato solo dal "Regolamento d'Istruzione e di servizio" emanato con R.D. del 1° maggio 1892, poiché il Regolamento emanato nel 1867 non fece che adottare le varianti contenute nel R.D. 24 gennaio 1861 sulla "Riorganizzazione del Corpo dei Reali Carabinieri" emanato in occasione del riordinamento dell'Esercito disposto sotto la stessa data.
    [attachment=2:19byxj9v]2 regolamento 1822.jpg[/attachment:19byxj9v]
    [attachment=1:19byxj9v]1 Generale CC.jpg[/attachment:19byxj9v]
    Fonti e citazioni del Comando Generale Arma Carabinieri - A. Politi - Viper 4
    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    • Per poter visualizzare questa immagine devi essere registrato o fare il login


    Gigi "Viper 4"

    "...Non mi sento colpevole.. Ho fatto il mio lavoro senza fare del male a nessuno.. Non ho sparato un solo colpo durante tutta la guerra.. Non rimpiango niente.. Ho fatto il mio dovere di soldato come milioni di altri Tedeschi..." - Rochus Misch dal libro L'ultimo

  2. #2
    Utente registrato L'avatar di Blaster Twins
    Data Registrazione
    Apr 2007
    Località
    Piemonte
    Messaggi
    24,089

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Ragazzi, che super topic!!! Complimenti, Viper 4, hai preparato un topic veramente esaustivo, precisissimo. Stupendo, veramente superlativo!!!
    A/F 505 PIR 82ND AIRBORNE DIVISION "ALL AMERICAN"
    H-MINUS
    ALL THE WAY!

    www.progetto900.com

  3. #3
    Moderatore
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Località
    Veneto
    Messaggi
    15,611

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Un gran bel topic.
    Hai fatto un lavoro impegnativo e molto interessante.
    Complimenti.
    luciano

  4. #4
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Sep 2005
    Località
    italia
    Messaggi
    2,046

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    ....complimenti, bel lavoro, lo avrei visto in prima pagina, Ciao Sal
    QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATOR ESTO

  5. #5
    Collaboratore
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Località
    Liguria
    Messaggi
    8,022

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Grazie a tutti.. Sal, non è detto che i "capi" lo inseriscano nella home-page..
    Gigi "Viper 4"

    "...Non mi sento colpevole.. Ho fatto il mio lavoro senza fare del male a nessuno.. Non ho sparato un solo colpo durante tutta la guerra.. Non rimpiango niente.. Ho fatto il mio dovere di soldato come milioni di altri Tedeschi..." - Rochus Misch dal libro L'ultimo

  6. #6
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Nov 2007
    Località
    Bologna
    Messaggi
    7,022

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Ottimo lavoro, preciso e interessante. Complimenti

  7. #7
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Oct 2007
    Località
    Trieste
    Messaggi
    4,688

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Hei, da bacio accademico!!
    Infanterie Königin aller Waffen

  8. #8
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Sep 2005
    Località
    italia
    Messaggi
    2,046

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    .....Mio caro Viper, i capi, bontà* loro, debbono esprimersi e sono sicuro che lo faranno, anche su consiglio e partecipazione degli utenti, di questo, conoscendoli ne sono convinto, è una splendida prima pagina e di buona presentazione per
    il Sito, Ciao e buon Lavoro, se no......USI OBBEDIR TACENDO E TACENDO MORIR!!!!!!!!!!! Sal
    QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATOR ESTO

  9. #9
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Apr 2007
    Messaggi
    1,596

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    mi unisco ai complimenti..Ottimo..
    Ciao
    digjo

  10. #10
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Jun 2006
    Messaggi
    37,681

    Re: Regie Patenti 13 luglio 1814 - Corpo dei Carabinieri Reali

    Citazione Originariamente Scritto da savoia1948
    .....Mio caro Viper, i capi, bontà* loro, debbono esprimersi e sono sicuro che lo faranno, anche su consiglio e partecipazione degli utenti, di questo, conoscendoli ne sono convinto, è una splendida prima pagina e di buona presentazione per
    il Sito, Ciao e buon Lavoro, se no......USI OBBEDIR TACENDO E TACENDO MORIR!!!!!!!!!!! Sal
    Quoto
    Ottimo lavoro Gigi

Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Permessi di scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato