Accordo Utenti del sito Worldwar.it/milistory.net

1.0 Il presente accordo/contratto regola i rapporti tra l'Istituto Storico Milistory, con sede in Roma, via Borgognona n. 47, e gli utenti del sito/portal-forum Worldwar.it /milistory.net., di seguito denominato solo sito/portal-forum.
1.1 Il contenuto del presente accordo/contratto potrà essere modificato in qualsiasi momento a mezzo di pubblicazione della nuova versione sul sito/portal-forum nell'apposita pagina/e.

2.0 Requisiti per la registrazione al Sito/portal-forum
2.1 Per poter utilizzare la sezione interattiva del sito/portal-forum è necessaria la registrazione in qualità di utente.
2.2 E' consentita esclusivamente la registrazione di utenti persone fisiche. Non possono pertanto essere iscritte, a qualsiasi titolo, persone giuridiche (società, fondazioni, associazioni etc...) o qualsiasi altro soggetto di diritto diverso dalle persone fisiche. L'Istituto Storico Milistory si riserva il diritto, insindacabile, di iscrivere soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche a seguito di specifica domanda dei medesimi effettuata dal legale rappresentante che risponderà personalmente e solidalmente di ogni obbligazione nascente dalla iscrizione al sito del soggetto rappresentato.

3.0 Natura del sito/portal-forum
3.1 La natura del sito/portal-forum, gli scopi del medesimo e tutti i proventi derivanti da esso sono volti a perseguire le finalità dell'Istituto Storico Milistory così come indicate nello statuto della medesima:
a) ricercare, studiare, tramandare, diffondere e promuovere la storia e la cultura militare di tutti i tempi;
b) proporsi come principale punto di riferimento e come luogo virtuale di incontro ed aggregazione di chiunque voglia conoscere a fondo la storia, i suoi eventi e protagonisti, la cultura militare;
c) attivare un Centro Studi dedicato che sarà denominato “Centro Studi Milistory”, con relativa creazione di un Comitato Scientifico composto da esperti e studiosi del settore, al fine di svolgere ricerche storiche e scientifiche, sul territorio nazionale e all'estero.
d) organizzare, gestire e promuovere eventi, manifestazioni, raduni, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, seminari e corsi di formazione in Italia ed all’estero;
e) creare e attivare un network interattivo storico-culturale su Internet;
f) realizzare e diffondere prodotti editoriali, audio-visivi e multimediali, nonché merchandising storico-culturale, per promuovere l’attività e gli scopi dello stesso Istituto Storico;
g) raccogliere, catalogare e preservare documenti, cimeli, fotografie ed altro materiale storico;
h) realizzare, gestire e mantenere biblioteche, musei, mostre, monumenti, sacrari ed anche targhe commemorative;
i) istituire Premi e Borse di Studio;
l) organizzare e promuovere onoranze e commemorazioni;
m) svolgere le suddette e altre iniziative e attività utili, necessarie o indispensabili per il conseguimento delle finalità di cui sopra, anche in partecipazione e attraverso collaborazioni e alleanze con terze parti.

3.2 L'Istituto Storico Milistory non svolge alcuna attività di intermediazione commerciale o di altra tipologia, né esercita attività di commercio o di banditore d'asta. L'eventuale utilizzo improprio del termine "mercatino" e di “asta on-line”, da chiunque effettuato, non varrà in alcun modo a qualificare l'attività dell'Istituto Storico Milistory in termini differenti da quelli indicati nel presente regolamento.L'Istituto Storico Milistory infatti, si limita ad offrire agli associati e ai propri utenti uno spazio del quale gli stessi potranno usufruire al fine di cedere, ricercare e acquisire oggetti e materiale da collezione e di studio/ricerca a mezzo internet, con qualsiasi modalità.

4.0 Divieto di cessione
4.1 La registrazione al sito/portal-forum è strettamente personale e non potrà essere in alcun modo ceduta o trasferita, a qualsiasi titolo a terzi. La violazione di tale regola comporterà l’esclusione in via definitiva dal sito/portal-forum e dall'Istituto Storico Milistory.

5.0 Servizi
5.1 La registrazione come utenti al sito/portal-forum da diritto alla partecipazione alle relative attività e all'utilizzazione di quanto in esso contenuto.

6.0 Accesso al sito/portal-forum e continuità del servizio.
6.1 L'Istituto Storico Milistory non garantisce agli utenti la continuità del servizio e/o l'accesso al sito/portal-forum; l'Istituto Storico Milistory, in persona del suo Presidente, dei Soci fondatori e di chiunque operi a qualunque titolo nello Staff, non dovranno, pertanto, essere ritenuti responsabili di eventuali danni o disservizi che derivino dalla mancata possibilità di accedere, per qualsiasi motivo, al sito/portal-forum.

7.0 Mercatino e Aste on-line
7.1 Materiale e articoli esposti/descrizione
Gli articoli esposti dagli utenti nell'apposita area del sito/portal-forum, oltre a possedere i requisiti di liceità previsti dalla legge, nonché quelli specificati nel presente accordo, dovranno essere collegati e connessi alle finalità ed agli scopi dell'Istituto Storico Milistory in considerazione della natura del sito/portal-forum stesso sopra specificata.
Al fine di poter esporre un articolo nella stanza Mercatino del sito/portal-forum, l'utente dovrà esserne proprietario e dovrà poter legalmente disporne.
7.2 L'utente che opti per l'inserzione in forma testuale (senza l'utilizzo di fotografie e/o video), dovrà descrivere con precisione l'articolo in maniera tale da consentire agli altri utenti di comprendere con sufficiente chiarezza di cosa si tratti. Anche le offerte formulate con l'ausilio di fotografie e/o video dovranno comunque consentire agli utenti di valutare con precisione gli articoli stessi. A tal fine si precisa che:l'Amministrazione provvederà a richiedere specificazioni all'utente prima di inserire l'annuncio qualora il medesimo risulti non sufficientemente preciso; a tal fine, l'Amministrazionesi riserva l'insindacabile diritto di sospendere la pubblicazione di un annuncio (anche qualora il medesimo sia già stato pubblicato, fino al momento in cui l'utente inserzionista non abbia fornito indicazioni ritenute sufficienti a consentirne la pubblicazione. In caso di sospensione, mancata pubblicazione o rifiuto di pubblicazione nulla sarà dovuto dall'Istituto Storico Milistory nei confronti dell'utente che, a qualsiasi titolo, vanti pretese nei suoi confronti.
– non sono in alcun modo consentite offerte cumulative e generiche (ad esempio: “cedo cimeli della Prima Guerra Mondiale”), nemmeno se corredate da fotografie nelle quali gli articoli siano ritratti unitamente. In tali casi sarà necessario descrivere accuratamente articolo per articolo ovvero fotografare singolarmente ciascun articolo e formulare un inserimento per ciascuno di essi;
– nelle fotografie l'articolo dovrà essere ripreso in primo piano, con qualità dell'immagine sufficientemente nitida e chiara.
– i medesimi principi indicati nei punti precedenti per le fotografie dovranno essere osservati per le video inserzioni;
nelle fotografie e nei video non possono essere, in alcun modo, ripresi i volti di persone, incluso quello dell'inserzionista. Tale divieto sussiste sia in presenza di una espressa manifestazione di consenso delle persone medesime o dell'inserzionista, sia qualora la persona si trovi in un luogo pubblico al momento della ripresa (video o fotografica). La mancata osservanza di tale regola avrà quale conseguenza la sospensione o il rifiuto della pubblicazione ovvero consentirà all'Amministrazione di intervenire direttamente sull'annuncio oscurando il volto delle persone ritratte nelle fotografie o nei video;
7.3 Gli annunci non potranno essere effettuati in maniera tale da rinviare ad altra fonte diversa, e/o esterna, dalla stanza Mercatino del sito/portal-forum.
A tal fine, pertanto non potrà, a titolo esemplificativo, essere effettuato il rinvio ad altro sito internet, non potrà essere fornito un indirizzo di posta elettronica per richiedere informazioni sull'oggetto, un indirizzo di posta ordinaria, un numero di telefono etc... (a tale stregua, sono vietati, ad esempio, annunci formulati in termini simili ai seguenti: “Cedo medaglie italiane periodo .... per vederle visita il sito http://www.xxxx.it; oppure “Cedo medaglie italiane periodo ... Per informazioni scrivi a info@xxxx.it oppure” telefona al numero” etc...).
7.4 In ogni caso, i dati e le informazioni fornite dall'utente nell'inserzione non dovranno: essere false o fuorvianti; violare norme di legge o di regolamenti in generale; avere contenuti diffamatori, calunniosi o molesti; violare la privacy e il diritto di riservatezza di terzi; violare i diritti d'autore o di proprietà industriale di terzi; contenere virus o programmi volti a danneggiare o a interferire con sistemi operativi di terzi o del sito medesimo; eludere i divieti relativi alla messa in vendita di “oggetti vietati”etc...
7.5 Offerta di acquisto
L'offerta di acquisto formulata dall'utente acquirente costituisce, ai sensi della vigente normativa in materia, un impegno all'acquisto che, come tale, vincolerà l'utente acquirente all'acquisto.

8.0 Articoli vietati
8.1 Non tutti gli articoli possono essere inseriti all'interno della stanza predefinita.
Il sito/portal-forum, infatti, è esclusivamente destinato agli utenti registrati che vogliano usufruire degli spazi in esso contenuti secondo i fini e per gli scopi dell'Istituto Storico Milistory medesimo. Tutti gli annunci o le inserzioni non conformi alla spirito e agli scopi dell'Istituto Storico Milistory verranno pertanto insindacabilmente cancellati o sospesi a tempo indeterminato.
8.2 Invitando l'utente a documentarsi autonomamente, in maniera fondata, sulla possibilità di poter legalmente operare in relazione a determinate tipologie di articoli, di seguito, a titolo meramente esemplificativo (o, in ogni caso, per specifica e insindacabile scelta operata dall'Amministrazioneal riguardo), elenchiamo alcuni oggetti per i quali non possono in alcun modo effettuarsi inserzioni:

– armi da guerra o tipo guerra (leggere e pesanti);
– armi comuni da fuoco lunghe o corte (da caccia, sportive, da difesa, repliche a retrocarica, lanciarazzi);
– armi comuni da sparo lunghe o corte;
– armi antiche da fuoco, repliche ad avancarica;
– munizionamento e ordigni esplosivi, aggressivi chimici;
– armi bianche con lama a doppio filo e baionette;
– in generale: tutti gli articoli che sono sottoposti a restrizioni di Legge sul loro acquisto e/o detenzione.
Al riguardo, a titolo esemplificativo, riportiamo alcune norme di legge che regolano la materia.
– art. 30 del T.U.L.P.S.: per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti”;
– art. 1 L. 110/1975. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra;
– art. 2 l.110/1975. Armi e munizioni comuni da sparo. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento automatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto-propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile;
– art. 4 L. 110/1975. Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000
(1). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. (4)
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1). La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 (1) quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza (2).
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1).
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.(Omissis).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti;
– Per le armi bianche proprie, strumenti atti ad offendere, coltelli etc... vedi anche il link qui indicato (.....)
– art. 10 L. 110/1975. Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 (1).
È punito con l'ammenda fino a lire 200.000 (2) chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (3). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (4).
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000;
– art. 31 T.U.L.P.S. Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche;
– art. 35 T.U.L.P.S. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore;
– art. 38 T.U.L.P.S. Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri...;
– art. 46 T.U.L.P.S. Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina;
– art. 47 T.U.L.P.S. Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina;
– art. 9 L. 497/1974: “Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni”;
– art. 14 L. 497/1974 della medesima legge “Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi”;
– art. 695 c.p. “Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche” (si tenga conto, al riguardo, della disposizione di cui al citato art. 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895 che impone di triplicare le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi con arresto non inferiore a tre mesi)

9.0 Ruolo dell'Istituto Storico Milistory
9.1 L'Istituto Storico Milistory non ha nessuna possibilità di certificare la qualità, l'originalità, la liceità, la sicurezza degli articoli offerti dagli utenti sul sito/portal-forum.
Non è inoltre tenuta, in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 70/2003 e dalla Direttiva 31/2000/C.E. ad alcun obbligo di sorveglianza sull'attività svolta sul sito/portal-forum medesimo.
In ogni caso,l'Amministrazione, senza con ciò assumere oneri o garanzie che non le competano, appresta un'attività di verifica al fine di prevenire l'eventuale utilizzo illecito del sito/portal-forum. Non essendo giuridicamente espletabile un'autonoma attività di indagine da parte dell'Amministrazione, le verifiche saranno basate sulle dichiarazioni a tal fine rilasciate dall'utente il quale si assume sin d'ora, senza alcuna riserva, ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, civile e penale, per qualsiasi utilizzo illecito del sito/portal-forum.
9.2 Allo stesso modo, l'Istituto Storico Milistory non può garantire la veridicità dei dati personali forniti dagli utenti in sede di registrazione e, per tale ragione, non risponde per eventuali danni, di qualsiasi tipologia ed entità, diretti e indiretti, subiti in conseguenza dell'utilizzo di dati falsi da parte degli utenti.
9.3 Poichél'Istituto Storico Milistory non svolge alcuna attività di intermediazione né, nei termini sopra precisati, di controllo, gli utenti si impegnano sin d'ora a manlevare, escludere o comunque a tenere indenne l'Istituto Storico Milistory, l'Amministrazione e lo Staff, da ogni responsabilità che abbia a nascere in relazione a controversie insorte tra gli utenti del sito/portal-forum. L'utente si impegna inoltre sin d'ora a garantire, manlevare e ad assumere in solido ogni obbligazione che abbia a qualsiasi titolo a nascere a carico dell'Istituto Storico Milistory in conseguenza della condotta dell'utente nell'utilizzo del sito/portal-forum.

10.0 Diffida, sospensione ed esclusione dell'utente
10.1 In caso di inadempimento da parte dell'utente alle norme contenute nel presente accordo o a qualsiasi norma di legge o di regolamento, l'Istituto Storico Milistory, oltre a riservarsi il diritto di agire, in ogni momento, in tutte le sedi opportune civili o penali, potrà altresì insindacabilmente esercitare nei confronti dell'utente ogni più opportuna iniziativa volta a reprimere la condotta illecita del medesimo all'interno del sito nei confronti dell'Istituto Storico Milistory, dell'Amministrazione, degli altri utenti o di qualsiasi terzo che risulti, a qualsiasi titolo pregiudicato dalla condotta dell'utente medesimo.
10.2 L'Istituto Storico Milistory o l'Amministrazione potranno pertanto, a titolo esemplificativo, diffidare l'utente a mezzo e-mail invitandolo a rettificare l'eventuale sua condotta illecita, potrà sospenderlo a tempo indeterminato, cancellarlo definitivamente, sospendere o cancellare l'utente già escluso che tenti, in maniera elusiva, di utilizzare nuovamente i servizi del sito/portal-forum etc...
Le decisioni al riguardo assunte dall'Istituto Storico Milistory o dall'Amministrazione saranno totalmente insindacabili da parte dell'utente, potranno essere assunte in totale libertà ed immediatamente, soprattutto con riguardo alla misura cautelare della sospensione a tempo indeterminato dell'account dal sito
10.3 L'utente cancellato, escluso o il cui account sia stato sospeso a tempo indeterminato non potrà registrarsi od utilizzare comunque il sito, nemmeno per interposta persona.

11.0 Licenza e consenso all'utilizzo
11.1 Con l'accettazione del presente accordo, l'utente registrato concede all'Istituto Storico Milistory una licenza di utilizzo a titolo gratuito, estesa per quanto necessario ai diritti d'autore del concedente, sulle informazioni, i testi, le immagini, i video e quant'altro fornito, inviato e pubblicato dall'utente stesso.
Il consenso dell'utente si presume espresso e concesso senza riserve sin dal momento dell'invio del materiale.

12.0 Mancato esercizio di diritti
12.1 La temporanea acquiescenza dell'Istituto Storico Milistory o il mancato temporaneo esercizio di diritti, poteri o facoltà da parte dell'Istituto Storico Milistory non potrà essere considerata rinuncia all'esercizio dei medesimi, qualora tale rinuncia risulti pregiudizievole alle ragioni dell'Istituto Storico Milistory.

13.0 Lesione dell'immagine dell'utente, affermazioni offensive o diffamatorie
Qualora, nel sito/portal-forum vengano espressi giudizi sulla condotta o sulla personalità di un utente che ha operato all'interno dello stesso e tali giudizi possano essere ritenuti lesivi o diffamatori dell'immagine o dei diritti dell'utente medesimo, quest'ultimo rinuncia sin d'ora ad agire in ogni sede nei confronti dell'Istituto Storico Milistory manlevando quest'ultimo da ogni responsabilità civile e penale avente fonte nella condotta illecita degli utenti del sito/portal-forum. Anche a seguito di segnalazione dell'utente che si ritenga danneggiato, l'Istituto Storico Milistory si riserva il diritto insindacabile di rimuovere o modificare il contenuto di messaggi e contenuti che possano ritenersi, a suo insindacabile giudizio, pregiudizievoli dei diritti degli altri utenti, di terzi o del sito/portal-forum medesimo.

14.0 Efficacia del presente accordo e manleva
Tutte le disposizioni contenute nel presente accordo e riferite all'Istituto Storico Milistory debbono intendersi estese anche all'Amministrazione, allo Staff, ai collaboratori, ad eventuali dipendenti, ai soci, nonché a chiunque, su incarico espresso (in forma scritta) di costoro, abbia operato in favore del sito/portal-forum.

15.0 Cessione del contratto
15.1 L'Istituto Storico Milistory potrà cedere il presente accordo/contratto in qualsiasi momento. Allo stesso modo, l'Istituto Storico Milistory potrà liberamente cedere i crediti vantati nei confronti degli utenti sia in conseguenza della cessione dell'accordo, sia individualmente, a prescindere dalla cessione dell'accordo medesimo.

16.0 Garanzie, limitazione di responsabilità
I servizi e quant'altro offerto dall'Istituto Storico Milistory agli associati e agli utenti del proprio sito/portal-forum debbono intendersi “così come sono” non rivestendo in alcun modo l'Istituto Storico Milistory il carattere di operatore economico e/o commerciale.
L'Istituto Storico Milistory non assume, pertanto, alcuna garanzia nei confronti degli utenti né per fatto proprio, né per fatto altrui. L'Istituto Storico Milistory non è in alcun modo da ritenersi responsabile dei danni subiti dagli utenti o da terzi in conseguenza dell'utilizzo del sito/portal-forum o dei servizi in esso offerti agli utenti e/o associati.

17.0 Legge applicabile
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

18.0 Foro competente
Per tutte le controversie di qualsiasi natura e tipologia, civili e penali nei confronti dell'Istituto Storico Milistory è esclusivamente competente il Tribunale di ROMA.

19.0 Comunicazioni all'Istituto Storico Milistory
Salvo diverse indicazioni fornite in altra parte del presente accordo o all'interno del sito/portal-forum, ogni comunicazione dovrà essere inviata presso la sede legale dell'Associazione al seguente indrizzo:
Istituto Storico Milistory
Via Borgognona n. 47
00187 Roma


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Informativa D. Lgs. 196/03

INFORMATIVA ART. 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(G.U. 29 LUGLIO 2003, N. 174 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123/L)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE SUDDETTO, INFORMIAMO CHE:

L'Istituto Storico Milistory tratta dati personali di utenti, collaboratori, clienti, fornitori, e di soggetti che hanno volontariamente comunicato direttamente o via web, o via e-mail, o via telefono, o via fax i loro dati anagrafici al nostro ufficio o all'azienda che esegue il servizio di telemarketing per conto dell'Istituto Storico Milistory.

Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), l'Istituto Storico Milistory garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.


FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività culturale/economica dell'associazione/azienda, in particolare:

· per la registrazione nel data-base del sito web http://www.worldwar.it e/o http://www.milistory.net;
· per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
· per l'elaborazione di statistiche interne;
· per la registrazione di schede intervento tecnico per assistenza e/o formazione;
· per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;
· per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;
· per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
· per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
· per la tenuta della contabilità ordinaria e iva;
· per la gestione di incassi e pagamenti;
· per l'invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende collegate sempre del settore informatico, a clienti attivi e/o potenziali;
· per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa e commerciale dell'azienda; via telefono, posta, spedizioniere, fax, e-mail e tramite aree riservate e private del sito Internet http://www.worldwar.it e http://www.milistory.net
· per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;


COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:

· a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

· ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;
· a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito;
· alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d'uso degli eventuali servizi/prodotti forniti, esclusivamente quando la comunicazione risulti necessaria all'utilizzo da parte dell'interessato dei servizi/prodotti acquisiti;
· agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
· ai fornitori di servizi di Unified Messaging via Internet, quando l'invio di lettere e comunicazioni agli interessati, inerenti le finalità del trattamento, avvengano tramite questo canale;
· a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
· istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;

NATURA DELLA RACCOLTA E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.


LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all'interno delle sedi operative dell'Istituto Storico Milistory, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.


TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Istituto Storico Milistory è:

Pierluigi Romeo di Colloredo (Presidente dell'Istituto)


DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI


L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

· dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
· della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
· degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
· dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:

· l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

· per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
· al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.