Particolarmente articolato era il diritto di cittadinanza presso i romani. Sappiamo che la costituzione Antoniniana del 212 d.C. estese la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’impero, ne vennero esclusi solo i cosiddetti “dediticii” cioe’ coloro che erano entrati a far parte dell’impero in seguito ad una conquista e non avevano stipulato alcun patto che regolasse la loro situazione con lo Stato romano. Prima di questa costituzione differenti ed articolate erano state le posizioni giuridiche degli abitanti dell’Impero romano che possiamo cosi’ classificare:

- cittadinanza di pieno diritto (civitas optimo iure): questa cittadinanza comprendeva un insieme di garanzie civili e giudiziarie che comportava altresi’ il diritto di matrimonio, di commercio, di voto, e di candidatura alle magistrature. Si trattava della cittadinanza romana piena, la piu’ ambita;

- cittadinanza senza diritto di voto (civitas sine suffragio): questa cittadinanza aveva le stesse garanzie della civitas optimo iure soltanto che non era riconosciuto il diritto di voto, cioe’ non erano riconosciuti i diritti politici, perche’ si trattava di cittadini non sufficientemente romanizzati;


- cittadinanza di diritto latino (ius latinum): questi cittadini potevano esercitare il diritto di matrimonio, di commercio e di trasferimento con Roma ma non tra loro. Questi cittadini potevano acquistare la civitas optimo iure andando a risiedere a Roma;


- alleati del popolo romano (socii populi romani): questi soggetti potevano esercitare il diritto di matrimonio e commercio con Roma ma il diritto di trasferimento subiva limitazioni;


- stranieri senza cittadinanza (peregrini sine civitate): questi soggetti potevano esercitare il commercio con Roma secondo lo ius gentium ma non erano considerati soggetti di diritto (ma oggetti).


Ciao.