Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 27

Discussione: PISTOLA LANCIARAZZI "Kampfpistole Heer" Mod.1934"

  1. #11
    Moderatore L'avatar di maxtsn
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Prov. TO
    Messaggi
    8,263
    Ad integrazione uno stralcio del Dottr. Renato Quircio, da molti anni funzionario dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, in servizio presso l’ufficio armi della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma.
    Renato Quircio è uno dei più profondi conoscitori della complessa normativa che nel nostro ordinamento disciplina il settore delle armi e delle munizioni e da molti anni è un punto di riferimento per i suoi colleghi delle questure di tutta Italia.

    Le pistole lanciarazzi, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 110/75 ultimo comma, sono armi comuni a tutti gli effetti e, senza voler essere pignoli, anche prima non potevano essere considerate di libera vendita pur se molti armieri le vendevano senza alcuna formalità perché, più o meno in buonafede, le ritenevano ( o facevano finta di ritenerle) semplicemente “scacciacani”, ma fornivano anche il “tromboncino” incluso nella confezione e, con l’applicazione del “tromboncino lanciarazzi” si trasformavano in armi comuni. Detenerle anche senza il “tromboncino” non vuol dire … non esserne in possesso. La differenza tra questi “strumenti” che sparavano capsule e una semplice scacciacani che esplode cartucce a salve infatti è costituita anche dalla filettatura interna alla canna alla quale si può applicare il congegno di lancio dei razzi.
    Attualmente si possono acquistare con titolo valido e detenere con regolare denuncia. Per quelle di vecchia costruzione ovviamente c’è il problema della matricola che pochissimi esemplari di quelle più “anziane” (come noi) hanno per non incorrere nell’ipotesi di cui all’articolo 23 della stessa Legge 110/75 (detenzione di armi clandestine).
    Per poterle detenere senza obbligo di denuncia devono essere disattivate e bisogna seguire la stessa procedura utilizzata per tutte le armi comuni da sparo ma prima di farle disattivare bisogna anche dimostrarne la legittima provenienza … e non so quanti possano farlo.
    Per quanto riguarda il loro impiego è necessario fare molti “distinguo” perché, per quanto di mia conoscenza, queste pistole non hanno le caratteristiche tecniche e strutturali contenute nel D.M. 15/09/1989 (Gazz. Uff. 18/10/1989, n. 244) per poter essere utilizzate nei tempi, modi e situazioni previste dalla Legge.
    Le norme che regolano la materia sono contenute nel già citato articolo 2 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 (omissis - quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative e regolamentari) e
    nell’articolo 2, 2° comma Legge 21 febbraio 1990 n. 36 il quale prevede che non necessitano delle autorizzazioni previste dalla Legge quando “omissis - sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione
    civile”.
    Le “vecchie” lanciarazzi di cui lei parla possono essere usate come strumenti da segnalazione acustica (scacciacani) soltanto privandole della filettatura alla quale si avvita il “tromboncino” che contiene il razzo e mediante applicazione di un tappo rosso o di adeguata verniciatura della volata per tre centimetri, ma non sono utilizzabili come strumenti da segnalazione luminosa in ambito nautico in quanto non sono omologate dalla RINA. Potrebbero trovare utilizzo nelle
    “operazioni di protezione civile” ma nulla è specificato dalla norma per quanto attiene i soggetti autorizzati al loro uso.
    Forse anche per tutte queste difficoltà normative oggi sono ben più usati, almeno nella nautica, i così detti “fuochi a mano” acquistabili con un documento d’identità e l’esibizione dei documenti di navigazione di un natante. Pochi, anche per il costo piuttosto elevato, utilizzano le pistole Very omologate RINA.


    Max

    Frangar non flectar

  2. #12
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Jul 2015
    Località
    Casalattico
    Messaggi
    17
    Infatti la Diana è un arma ma il lanciarazzi è mezzo salva vita.... non arma.

  3. #13
    Moderatore L'avatar di maxtsn
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Prov. TO
    Messaggi
    8,263
    Citazione Originariamente Scritto da Dodi Visualizza Messaggio
    Infatti la Diana è un arma ma il lanciarazzi è mezzo salva vita.... non arma.
    E dagli.... la legge è chiara!!
    Ci sono caratteristiche ben definite per, come li chiami tu, mezzi salva vita.
    Atteniamoci a leggi scritte e non ad esperienze personali, per favore.
    Max

    Frangar non flectar

  4. #14
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Jul 2012
    Località
    Monfalcone
    Messaggi
    5,086
    E essere colpiti da un razzo di segnalazione non è proprio il massimo della salute...
    Comincio un sacco di cose e non ne finisco nes

  5. #15
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Jul 2015
    Località
    Casalattico
    Messaggi
    17
    Sono d'accordo e mi allineo ... ma Oltre che andare a due Caserme CC ed il Commissariato di PS informandoli di cosa abbia trovato non so che fare. Mi resta la Dichiarazione dei CC e dell'Armiere visto che la PS non ha voluto emettere documento in merito. A me il piacere di tenere un pezzo interessante.

  6. #16
    Utente registrato L'avatar di kanister
    Data Registrazione
    Aug 2007
    Messaggi
    5,882
    Citazione Originariamente Scritto da Dodi Visualizza Messaggio
    A me il piacere di tenere un pezzo interessante.
    Con la quasi certezza che quando cambieranno i responsabili in questura e presso i carabinieri qualcuno potrebbe pensarla diversamente, con tutte le conseguenze legali del caso.

    Tutto è cominciato negli anni settanta quando un tifoso/delinquente di una squadra di calcio sparò con una pistola lanciarazzi da una gradinata di ino stadio verso quella avversaria, colpendo un tifoso avversario, che morì.
    Ricordo che un amico, che vendeva materiale nautico, fu indagato proprio perchè aveva venduto il kit nautico da cui era stata prelevata la lanciarazzi.
    Non vediamo la storia per come è ma per come siamo.

  7. #17
    Moderatore L'avatar di maxtsn
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Prov. TO
    Messaggi
    8,263
    Citazione Originariamente Scritto da Dodi Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo e mi allineo ... ma Oltre che andare a due Caserme CC ed il Commissariato di PS informandoli di cosa abbia trovato non so che fare. Mi resta la Dichiarazione dei CC e dell'Armiere visto che la PS non ha voluto emettere documento in merito. A me il piacere di tenere un pezzo interessante.
    Il problema è che in Italia funziona così poi, quando qualcuno si sveglierà, delle dichiarazioni dei CC e, soprattutto di quella dell'armiere, non te ne farai nulla e cominceranno i casini.
    Bisogna stare molto attenti e conoscere bene la legislazione relativa per cercare (bada bene... cercare) di essere il più tranquilli possibile perchè molto spesso coloro che devono applicarla non la conoscono affatto, anzi, la applicano secondo il loro umore.
    Max

    Frangar non flectar

  8. #18
    Utente registrato
    Data Registrazione
    Jun 2011
    Messaggi
    254
    Sante parole Max.

  9. #19
    Moderatore L'avatar di Paolo Marzetti
    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Italia-New Zealand
    Messaggi
    19,850
    Ci sono feudi e feudi. Qui da noi le lanciarazzi si denunciano e come!E sono in Italia Centrale, non in Patagonia.
    Il perché non lo so, ma la legge 'pare' chiara e vale la pena stare tranquilli il piu' che si puo', altrimenti si corre
    il rischio che il nuovo solerte e capzioso impiegato che mette mano all'argomento,ti faccia passare delle grane a
    non finire.Se comunque in qualche caso non hanno ritenuto di accettare la denuncia, bene cosi' ma per stare
    tranquilli occorrerebbe una dichiarazione dell'ufficio che la denuncia non e' stata accettata per i motivi bla.bla.....
    PaoloM

  10. #20
    Moderatore L'avatar di maxtsn
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Prov. TO
    Messaggi
    8,263
    A costo di sembrare integralista ad una specifica domanda l'unica risposta accettabile può essere unicamente la legge in vigore su tutto il territorio nazionale. Esperienze personali lasciano, a livello giuridico, il tempo che trovano in quanto la legge non ammette ignoranza (nel senso proprio del termine).

    - - - Aggiornato - - -

    Facendo poi i pignoli, a seguito del ritrovamento in terreno pubblico, se non erro, ci dovrebbe essere l'affissione pubblica del ritrovamento per 30 giorni passati i quali, se nessuno rivendica l'oggetto, diventa di proprietà del ritrovante.
    Max

    Frangar non flectar

Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima

Tag per questa discussione

Permessi di scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato