Novità del decreto antiterrorismo 18-02-2015 n. 7




Legge 17 aprile 2015 n. 43 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale.
Pubblicata sulla G.U. nr. 91 del 20 aprile 2015; entrata in vigore il 21-4-2015

Leggiamo insieme le norme
All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.".
Norma oscura. Il primo comma dell'art. 31 riguarda tutta la filiera delle armi comuni. Si stabilisce quindi che i titolari di licenze di fabbricazione, esportazione, vendita ecc. di armi comuni, come ora regolati dall'art. 31 primo comma, secondo periodo non devono osservare tutte le autorizzazioni e gli adempimenti ivi previsti. Non vuol dire che non devono denunziare i caricatori perché la denunzia è regolata dall'art. 38: non vuol dire che non devono caricarli sul registro di PS perché è materia regolata dall'art. 35. Quindi l'unico significato che si può dare alla norma è che non occorre la licenza del questore per produrre, importare, esportare i caricatori soggetti a denunzia. Cosa ovvia perché non sono parti, ma accessori e quindi non si può andare in contrasto con la normativa europea che li ha liberalizzati! Da questa norma si deve trarre la conclusione che neppure l'armiere li deve caricare sul registro delle armi, ma che egli deve rilasciare una dichiarazione di vendita per consentirne la denunzia. Poi il cittadino fa quel che crede perché non vi è tracciabilità dei caricatori di qualsiasi tipo.
Un tempo se un giurista avesse scritto una frase come quella sopra riportata, lo avrebbero messo alla gogna in piazza, esposto al lancio di uova marce ed escrementi, perché avrebbe dimostrato la sua totale inettitudine! E poi lo avrebbero rinchiuso al Cottolengo per la dimostrazione di totale insensatezza.
All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.".
Vuol dire che i caricatori, liberi per volere dalle direttiva europea, devono invece essere denunziati se sono a più di 5 colpi per le armi lunghe e a più di 15 colpi per le armi corte, anche se essi sono approvati per armi sportive o per le repliche. Chiaramente l'obbligo riguarda solo i caricatori aggiuntivi rispetto a quello base dell'arma: ma sarà opportuno che nella denunzia dell'arma si indichi anche il numero di colpi di tale caricatore. Rimangono fermi i limiti posti alla capacità dei caricatori dal D.to L.vo 121/2013. Si badi che l'articolo cinque comma 1° di tale decreto leg. 204/2010 stabiliva che per produrre o mettere in commercio caricatori con capacità superiore a quella consentita era necessaria la licenza del questore; ora pare che ci abbiano ripensato, ma invece di abolire la frase del decreto 204 ne hanno aggiunta un'altra che dice il contrario.
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".
Vuol dire che la detenzione illegale di caricatori soggetti a denunzia non è punita come la detenzione di parte di arma (delitto ex legge 1967), ma come la detenzione di un'arma bianca e cioè una contravvenzione punita con l'arresto fino a due mesi oppure con l'ammenda fino ad Euro 571. Ma la condanna basta sempre per far ritirare armi e licenze. Si noti come il legislatore ha riconosciuto indirettamente che anche le pistole in calibro nove para ed i silenziatori non rientrano affatto nel regime della legge del 1967, ma in un nuovo regime relativo ad armi o accessori che non sono da guerra o tipo guerra ma semplicemente vietati al normale cittadino.


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chi ha caricatori non a norma e non denunziati e che ora devono essere denunziati, ha tempo fino a 4 novembre 2015 per fare la denunzia e regolarizzarli.