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Discussione: PISTOLA LANCIARAZZI "Kampfpistole Heer" Mod.1934"

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  1. #1
    Utente registrato L'avatar di kanister
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    Citazione Originariamente Scritto da maxtsn Visualizza Messaggio

    Facendo poi i pignoli, a seguito del ritrovamento in terreno pubblico, se non erro, ci dovrebbe essere l'affissione pubblica del ritrovamento per 30 giorni passati i quali, se nessuno rivendica l'oggetto, diventa di proprietà del ritrovante.
    Sei sicuro dei trenta giorni? A me risulta un anno più un mese più un giorno.
    Non vediamo la storia per come è ma per come siamo.

  2. #2
    Moderatore L'avatar di maxtsn
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    Citazione Originariamente Scritto da kanister Visualizza Messaggio
    Sei sicuro dei trenta giorni? A me risulta un anno più un mese più un giorno.
    Assolutamente no... Vado a memoria!
    Max

    Frangar non flectar

  3. #3
    Moderatore L'avatar di maxtsn
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    Citazione Originariamente Scritto da kanister Visualizza Messaggio
    Sei sicuro dei trenta giorni? A me risulta un anno più un mese più un giorno.
    In tema di ritrovamento di cose smarrite (articoli 927 - 930) sono da rilevare alcune innovazioni. Anzitutto si stabilisce (art. 927 del c.c.) che il ritrovatore, nel consegnare, quando non ne conosce il proprietario, la cosa al podestà del comune in cui l'ha trovata, deve indicare le circostanze del ritrovamento. In secondo luogo viene precisato (art. 928 del c.c.) che la pubblicazione dell'avviso di ritrovamento nell'albo pretorio del comune, da farsi, come nel codice anteriore, per due domeniche successive, devo restare affissa per tre giorni ciascuna volta. In terzo luogo (art. 929 del c.c.) il termine, decorso il quale il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è ridotto da due anni a un anno. In quarto luogo (art. 930 del c.c., secondo comma), in relazione al nuovo valore della moneta, viene elevato da lire duemila a lire diecimila il valore della cosa ritrovata agli effetti della riduzione del premio sul sovrappiù dal decimo al ventesimo. Infine (art. 930 del c.c., terzo comma), prevedendosi che la cosa non abbia valore commerciale, si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione del premio.

    Verificato, kanister! Mi ricordavo male... un anno!!
    Max

    Frangar non flectar

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